Art. 5. Presentazione della richiesta di accesso formale 1. La richiesta di accesso formale e' indirizzata alla struttura competente. 2. Nell'ipotesi in cui la struttura competente non sia agevolmente identificabile dal richiedente, la richiesta e' indirizzata al dirigente della struttura per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 9 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). 3. Ove la richiesta sia presentata ad una struttura diversa rispetto a quella nei cui confronti deve essere esercitato il diritto di accesso, questa la trasmette immediatamente a quella competente e di tale trasmissione e' data comunicazione al richiedente. 4. Nella richiesta devono essere riportati: a) le generalita' del richiedente e dell'interessato, ove non coincidenti, complete, se necessario, di indirizzo e numero di telefono o di telefax, unitamente all'indicazione dei propri poteri rappresentativi, qualora la richiesta sia presentata per conto di terzi; b) l'indicazione degli elementi che permettono l'individuazione del documento oggetto della richiesta; c) l'indicazione espressa della necessita' che la copia rilasciata sia in bollo; d) l'interesse di cui si e' portatori; e) la sottoscrizione. 5. Una singola richiesta di accesso puo' riguardare anche piu' di un documento. In ogni caso, la richiesta deve essere formulata in modo da consentire alla struttura competente l'identificazione dei documenti richiesti. 6. La richiesta, sottoscritta in conformita' all'art. 35 della legge regionale n. 19/2007, puo' pervenire alla struttura competente anche per posta, telefax o mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.