Art. 5.
          Presentazione della richiesta di accesso formale

   1.  La  richiesta di accesso formale e' indirizzata alla struttura
competente.
   2. Nell'ipotesi in cui la struttura competente non sia agevolmente
identificabile  dal  richiedente,  la  richiesta  e'  indirizzata  al
dirigente  della  struttura  per  le relazioni con il pubblico di cui
all'art.  9  della  legge  regionale  23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma
dell'organizzazione   dell'Amministrazione   regionale   della  Valle
d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
   3.  Ove  la  richiesta  sia  presentata  ad  una struttura diversa
rispetto a quella nei cui confronti deve essere esercitato il diritto
di  accesso, questa la trasmette immediatamente a quella competente e
di tale trasmissione e' data comunicazione al richiedente.
   4. Nella richiesta devono essere riportati:
   a)  le  generalita'  del  richiedente  e dell'interessato, ove non
coincidenti,  complete,  se  necessario,  di  indirizzo  e  numero di
telefono  o  di telefax, unitamente all'indicazione dei propri poteri
rappresentativi,  qualora  la  richiesta  sia presentata per conto di
terzi;
   b)  l'indicazione  degli  elementi che permettono l'individuazione
del documento oggetto della richiesta;
   c) l'indicazione espressa della necessita' che la copia rilasciata
sia in bollo;
   d) l'interesse di cui si e' portatori;
   e) la sottoscrizione.
   5.  Una singola richiesta di accesso puo' riguardare anche piu' di
un  documento.  In  ogni  caso, la richiesta deve essere formulata in
modo  da  consentire  alla struttura competente l'identificazione dei
documenti richiesti.
   6.  La  richiesta,  sottoscritta  in conformita' all'art. 35 della
legge  regionale n. 19/2007, puo' pervenire alla struttura competente
anche  per  posta,  telefax  o  mediante  mezzi  telematici  idonei a
certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario,
ove esistenti e regolarmente attivati.