Art. 6.
                    Notifica ai controinteressati

   1.  La struttura alla quale e' indirizzata la richiesta di accesso
e'  tenuta  a  darne  comunicazione agli eventuali controinteressati,
individuati  tenendo  anche  conto  degli  atti connessi al documento
richiesto.  La  comunicazione  e'  effettuata  mediante  mezzi, anche
telematici,   ove   esistenti   e  regolarmente  attivati,  idonei  a
certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario.
   2.  Entro  dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al  comma  1,  i  controinteressati possono presentare alla struttura
competente  una  motivata  opposizione  alla  richiesta  di  accesso.
Dell'eventuale mancato accoglimento dell'opposizione deve essere data
ragione nell'atto di accoglimento della richiesta di accesso, dandone
comunicazione ai controinteressati.