Art. 6. Notifica ai controinteressati 1. La struttura alla quale e' indirizzata la richiesta di accesso e' tenuta a darne comunicazione agli eventuali controinteressati, individuati tenendo anche conto degli atti connessi al documento richiesto. La comunicazione e' effettuata mediante mezzi, anche telematici, ove esistenti e regolarmente attivati, idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario. 2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare alla struttura competente una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Dell'eventuale mancato accoglimento dell'opposizione deve essere data ragione nell'atto di accoglimento della richiesta di accesso, dandone comunicazione ai controinteressati.