Art. 7.
                    Accogirmento della richiesta

   1.  L'accoglimento  della richiesta avviene, in relazione a quanto
in essa indicato, mediante:
   a)  l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove
esistente;
   b) l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione
di copia del medesimo.
   2.  L'atto  di accoglimento della richiesta contiene l'indicazione
dell'ufficio  presso  cui  rivolgersi  per  prendere  visione  o  per
ottenere copia della documentazione richiesta.
   3.  L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso  a  un documento
comporta  anche  la  facolta'  di  accesso agli altri documenti nello
stesso  richiamati  e  appartenenti  al  medesimo procedimento, fatte
salve  le  esclusioni e le limitazioni di cui all'art. 41 della legge
regionale n. 19/2007 e al Capo III del presente regolamento.
   4.  Il  procedimento  di  accesso  deve concludersi nel termine di
trenta  giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta
alla  struttura  competente. Fatto salvo quanto stabilito al comma 5,
decorso  inutilmente  il  termine  di  trenta giorni, la richiesta si
intende respinta.
   5.  Ove  la  richiesta  sia  irregolare  o incompleta la struttura
competente,   entro   dieci   giorni,  deve  darne  comunicazione  al
richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo
idoneo  a comprovarne la ricezione. Il termine per la conclusione del
procedimento  inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione della
richiesta  perfezionata. Decorso il termine di venti giorni senza che
siano  pervenute  le  integrazioni richieste, il responsabile dispone
l'archiviazione    del   procedimento,   dandone   comunicazione   al
richiedente e agli eventuali controinteressati.