Art. 7. Accogirmento della richiesta 1. L'accoglimento della richiesta avviene, in relazione a quanto in essa indicato, mediante: a) l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove esistente; b) l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione di copia del medesimo. 2. L'atto di accoglimento della richiesta contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi per prendere visione o per ottenere copia della documentazione richiesta. 3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni e le limitazioni di cui all'art. 41 della legge regionale n. 19/2007 e al Capo III del presente regolamento. 4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta alla struttura competente. Fatto salvo quanto stabilito al comma 5, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la richiesta si intende respinta. 5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta la struttura competente, entro dieci giorni, deve darne comunicazione al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Decorso il termine di venti giorni senza che siano pervenute le integrazioni richieste, il responsabile dispone l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.