Art. 8.
                         Esame dei documenti

   1.  L'esame  dei  documenti si esercita mediante consultazione, da
parte   del   richiedente,  dei  documenti  medesimi  detenuti  dalla
struttura  competente  ed  espressamente  indicati nella richiesta di
accesso.
   2.  L'esame  dei  documenti  avviene  alla  presenza  di personale
addetto.  Il richiedente puo' prendere appunti e trascrivere in tutto
o in parte i documenti presi in visione.
   3.  I  documenti non possono essere asportati dal luogo presso cui
sono dati in visione o alterati in qualsiasi modo.
   4.  L'esame  dei documenti puo' essere effettuato dal richiedente,
anche  accompagnato  da  altra  persona  o  da  persona appositamente
delegata,  le  generalita'  delle  quali  devono essere registrate in
calce alla richiesta.