Art. 8. Esame dei documenti 1. L'esame dei documenti si esercita mediante consultazione, da parte del richiedente, dei documenti medesimi detenuti dalla struttura competente ed espressamente indicati nella richiesta di accesso. 2. L'esame dei documenti avviene alla presenza di personale addetto. Il richiedente puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 3. I documenti non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o alterati in qualsiasi modo. 4. L'esame dei documenti puo' essere effettuato dal richiedente, anche accompagnato da altra persona o da persona appositamente delegata, le generalita' delle quali devono essere registrate in calce alla richiesta.