Art. 9. Estrazione di copia 1. L'estrazione di copia si esercita mediante il ricevimento, da parte del richiedente, o di persona appositamente delegata, di copia dei documenti richiesti, mediante consegna a mano o per posta con raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Le informazioni contenute in strumenti informatici possono essere rilasciate sugli appositi supporti ovvero mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati. 3. Possono essere rilasciate copie parziali dei documenti. Le copie parziali devono comunque comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine o le parti omesse devono essere indicate.