Art. 9.
                         Estrazione di copia

   1.  L'estrazione  di copia si esercita mediante il ricevimento, da
parte  del richiedente, o di persona appositamente delegata, di copia
dei  documenti  richiesti,  mediante  consegna a mano o per posta con
raccomandata con avviso di ricevimento.
   2.  Le  informazioni  contenute  in  strumenti informatici possono
essere  rilasciate  sugli  appositi  supporti  ovvero  mediante mezzi
telematici  idonei  a  certificarne  la provenienza e la ricezione da
parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.
   3.  Possono  essere  rilasciate  copie  parziali dei documenti. Le
copie parziali devono comunque comprendere la prima e l'ultima pagina
del documento e le pagine o le parti omesse devono essere indicate.