Art. 19.

          Interventi per la promozione dell'associazionismo



   1. La Regione persegue le finalita' previste dal presente capo sia
sostenendo   le   iniziative  degli  enti  locali,  sia  direttamente
attraverso:
    a)  sostegno  di  specifici  progetti di attivita' anche mettendo
eventualmente  a  disposizione  spazi  ed  attrezzature regionali per
iniziative promosse dalle associazioni;
    b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti,
la  fornitura di informazioni e di assistenza tecnica d'intesa con le
altre istituzioni locali.
   2. La Regione promuove altresi' la stipulazione di convenzioni tra
le  associazioni,  singole  o  associate  e  gli  enti  pubblici  per
cooperare nei servizi di utilita' sociale e collettiva.