Art. 32.

                     Presentazione delle domande



   1.  Per  l'ottenimento  dei  contributi  regionali, le societa' di
mutuo  soccorso  di  cui all'art. 30 presentano domanda al Presidente
della  giunta  regionale  entro  il 30 gennaio di ogni anno corredata
dalla seguente documentazione:
    a)  per le opere di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 31,
copia  del  progetto  di  massima  e  la perizia estimativa del costo
complessivo delle opere asseverate;
    b)  per  gli  interventi  di  cui  alla  lettera  b)  del comma 1
dell'art.  31,  preventivo  dettagliato  ed  asseverato,  nonche' una
relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute;
    c)  per  gli  interventi  di  cui  alla  lettera  c)  del comma 1
dell'art.  31,  un programma annuale complessivo delle iniziative con
relativo preventivo di massima;
    d)  per  le  opere  di  cui  al  comma  2 dell'art. 33, copia del
progetto  di  massima,  la  perizia  estimativa del costo complessivo
delle  opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza che
illustri le finalita' dell'intervento ed una copia della convenzione.