Art. 2. 1. L'installazione degli impianti, di cui all'art. 1 della presente legge, e' autorizzata, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, esclusivamente nelle parti di territorio individuate come «zone agricole». 2. La realizzazione di impianti serricoli e di tunnel serre nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, o per la tutela della sicurezza del traffico e' subordinata al previo nulla-osta delle autorita' preposte alla tutela del vincolo. Non e' tuttavia ammessa la realizzazione di tali impianti nelle zone boscate soggette a vincolo forestale.