Art. 2.

   1.  L'installazione  degli  impianti,  di  cui  all'art.  1  della
presente  legge,  e'  autorizzata,  nei  Comuni  dotati  di strumenti
urbanistici  approvati  o  adottati,  esclusivamente  nelle  parti di
territorio individuate come «zone agricole».
   2.  La realizzazione di impianti serricoli e di tunnel serre nelle
aree  soggette  a  vincoli  imposti da leggi statali e regionali o da
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  a  tutela  di  interessi
storici,   artistici,   architettonici,   archeologici,   paesistici,
ambientali,  idrogeologici,  o  per  la  tutela  della  sicurezza del
traffico e' subordinata al previo nulla-osta delle autorita' preposte
alla  tutela del vincolo. Non e' tuttavia ammessa la realizzazione di
tali impianti nelle zone boscate soggette a vincolo forestale.