Art. 4.

   1.  Nella realizzazione degli impianti di cui alla presente legge,
non  e'  consentito  ricorrere ad opere murarie eccedenti il piano di
campagna   o   all'utilizzazione   di   pannelli   prefabbricati  che
richiedono,  per  il  relativo  assemblaggio  l'esecuzione  di  opere
murarie  ovvero  di  altre  tecniche  di  posa  in  opera  che non ne
consentano  l'immediato  e  semplice smontaggio. Sono consentite solo
opere  murarie entroterra, strettamente necessarie all'ancoraggio dei
detti impianti.
   2.  Le  chiusure  laterali  degli  impianti  e la copertura devono
essere  realizzate  con  materiali  che  consentano  dall'esterno  la
visione   ed  il  controllo  delle  colture.  Sono  comunque  vietate
soluzioni  progettuali  suscettibili,  anche  in assenza di opere, di
mutamento  di  destinazione  d'uso,  ovvero soluzioni che richiedano,
all'atto  della dismissione dell'impianto, attivita' di demolizione e
non di semplice smontaggio.
   3.  Gli  impianti  serricoli  ed  i  tunnel  serre  devono  essere
provvisti  di  opere  necessarie  per il deflusso e la raccolta delle
acque  meteoriche  e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio
degli  impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto
della  normativa  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  e di quella
antincendi  di  cui  al decreto ministeriale 9 febbraio 1989, e della
legge n. 319/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.