Art. 4. 1. Nella realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, non e' consentito ricorrere ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o all'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentano l'immediato e semplice smontaggio. Sono consentite solo opere murarie entroterra, strettamente necessarie all'ancoraggio dei detti impianti. 2. Le chiusure laterali degli impianti e la copertura devono essere realizzate con materiali che consentano dall'esterno la visione ed il controllo delle colture. Sono comunque vietate soluzioni progettuali suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedano, all'atto della dismissione dell'impianto, attivita' di demolizione e non di semplice smontaggio. 3. Gli impianti serricoli ed i tunnel serre devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1989, e della legge n. 319/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.