Art. 5.

   1. Gli impianti sono equiparati, a tutti gli effetti, agli annessi
rustici  e per essi non si applica il rispetto dei limiti di densita'
fondiaria  o  di  rapporto  di  copertura eventualmente fissato dallo
strumento urbanistico.
   2. La distanza dai confini non puo' essere inferiore a metri 3 dai
fondi  finitimi,  a metri 5 dalla viabilita' pubblica, a metri 10 dai
fabbricati destinati a civile abitazione.