Art. 5. 1. Gli impianti sono equiparati, a tutti gli effetti, agli annessi rustici e per essi non si applica il rispetto dei limiti di densita' fondiaria o di rapporto di copertura eventualmente fissato dallo strumento urbanistico. 2. La distanza dai confini non puo' essere inferiore a metri 3 dai fondi finitimi, a metri 5 dalla viabilita' pubblica, a metri 10 dai fabbricati destinati a civile abitazione.