Art. 6.

   1.  La realizzazione degli impianti per colture a ciclo stagionale
e' subordinata a semplice comunicazione al sindaco.
   2.  La  realizzazione degli impianti per colture a ciclo continuo,
ovvero   con  ripetizione  della  stessa  specie  di  prodotto  senza
soluzione di continuita', e' soggetta ad autorizzazione comunale.
   3.  La cumunicazione nonche' la richiesta di autorizzazione di cui
ai commi precedenti devono essere corredate dai seguenti documenti:
   a) titolo di proprieta' con relativa planimetria catastale;
   b)  relazione  tecnico-illustrativa,  con descrizione dell'ipotesi
progettuale   dell'impianto   o   delle   correlate   caratteristiche
strutturali redatta da progettisti abilitati;
   c)   planimetria   in   scala  1:100  in  cui  si  evidenziano  la
localizzazione   ed   i   parametri  dimensionali  dell'impianto,  la
descrizione  dell'impianto  provvisto  di  opere  necessarie  per  il
deflusso   e   la   raccolta  delle  acque  meteoriche  e  di  quelle
eventualmente  derivanti  dall'esercizio  e, le caratteristiche degli
scarichi.
   4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' altresi' subordinata alla
presentazione  di  un  atto  unilaterale  d'obbligo  che  preveda  il
mantenimento   della  destinazione  dell'impianto  a  servizio  della
attivita' agricola, da trascriversi a cura e spese dell'obbligato sui
registri della proprieta' immobiliare.