Art. 6. 1. La realizzazione degli impianti per colture a ciclo stagionale e' subordinata a semplice comunicazione al sindaco. 2. La realizzazione degli impianti per colture a ciclo continuo, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuita', e' soggetta ad autorizzazione comunale. 3. La cumunicazione nonche' la richiesta di autorizzazione di cui ai commi precedenti devono essere corredate dai seguenti documenti: a) titolo di proprieta' con relativa planimetria catastale; b) relazione tecnico-illustrativa, con descrizione dell'ipotesi progettuale dell'impianto o delle correlate caratteristiche strutturali redatta da progettisti abilitati; c) planimetria in scala 1:100 in cui si evidenziano la localizzazione ed i parametri dimensionali dell'impianto, la descrizione dell'impianto provvisto di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio e, le caratteristiche degli scarichi. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' altresi' subordinata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio della attivita' agricola, da trascriversi a cura e spese dell'obbligato sui registri della proprieta' immobiliare.