Art. 7.

   1.   La   realizzazione   degli   impianti   senza  la  prescritta
comunicazione   di   cui   all'art.  6,  comma  1,  comporta  per  il
responsabile  dell'abuso  l'applicazione della sanzione pecuniaria di
euro 500,00.
   2. La sanzione e' applicata ed introitata dal Comune.
   3.  L'inadempiente  dovra'  provvedere  al  ripristino del terreno
interessato   dall'impianto   abusivo;   in   caso   di   persistente
inadempimento,  vi  provvedera'  il  Comune  imputando  la  spesa  al
trasgressore.
   4.  La  realizzazione degli impianti serricoli senza la prescritta
autorizzazione comporta per il responsabile dell'abuso l'applicazione
delle sanzioni previste dalle normative vigenti.