Art. 7. 1. La realizzazione degli impianti senza la prescritta comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, comporta per il responsabile dell'abuso l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00. 2. La sanzione e' applicata ed introitata dal Comune. 3. L'inadempiente dovra' provvedere al ripristino del terreno interessato dall'impianto abusivo; in caso di persistente inadempimento, vi provvedera' il Comune imputando la spesa al trasgressore. 4. La realizzazione degli impianti serricoli senza la prescritta autorizzazione comporta per il responsabile dell'abuso l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.