(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 20 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La Regione Piemonte riconosce, che le forme di violenza contro le donne costituiscono un oltraggio all'inviolabilita' della persona e una violazione della sua liberta', secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. 2. La Regione, al fine della tutela della dignita' e dell'integrita' fisica e psichica delle donne, promuove iniziative concrete di solidarieta' e interviene con azioni efficaci contro ogni forma di violenza sessuale, maltrattamenti fisici e psicologici, fenomeni di persecuzione, abusi e minacce, molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare. 3. La Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le vittime di violenza, garantendo a tutte, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito.