(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del
                           20 marzo 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'

   1.  La Regione Piemonte riconosce, che le forme di violenza contro
le  donne costituiscono un oltraggio all'inviolabilita' della persona
e una violazione della sua liberta', secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e dalle vigenti leggi.
   2.   La   Regione,   al   fine   della  tutela  della  dignita'  e
dell'integrita'  fisica  e  psichica delle donne, promuove iniziative
concrete di solidarieta' e interviene con azioni efficaci contro ogni
forma  di  violenza  sessuale,  maltrattamenti  fisici e psicologici,
fenomeni  di  persecuzione,  abusi  e  minacce,  molestie e ricatti a
sfondo  sessuale  in  tutti  gli  ambiti sociali, a partire da quello
familiare.
   3.  La  Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le
vittime   di   violenza,   garantendo   a   tutte,   direttamente   o
indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito.