Art. 2. Fondo di solidarieta' per le vittime di violenza e maltrattamenti 1. La Regione, per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1, istituisce un fondo di solidarieta' per le donne vittime di violenza e maltrattamenti (di seguito denominato fondo) volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte. 2. Il fondo viene utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 4, le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale e' svolto da avvocati regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 3. 3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 4, provvede altresi' a definire i criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui: a) a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale e' disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali; b) i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela.