Art. 2.
  Fondo di solidarieta' per le vittime di violenza e maltrattamenti

   1.  La  Regione,  per  la  realizzazione  delle  finalita'  di cui
all'art.  1, istituisce un fondo di solidarieta' per le donne vittime
di  violenza  e  maltrattamenti (di seguito denominato fondo) volto a
sostenerne  le  azioni  in  sede  giudiziaria e nella fase prodromica
all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza
in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
   2.  Il fondo viene utilizzato per coprire, secondo quanto previsto
dal  regolamento  di  cui all'art. 4, le spese di assistenza legale o
per   la  costituzione  di  parte  civile,  nell'ipotesi  in  cui  il
patrocinio   legale  e'  svolto  da  avvocati  regolarmente  iscritti
nell'elenco di cui all'art. 3.
   3.  La  Giunta  regionale,  con  il regolamento di cui all'art. 4,
provvede altresi' a definire i criteri per il recupero dei contributi
e  per  la  loro  restituzione al fondo, nei limiti di quanto erogato
dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:
   a)   a   favore  della  vittima  beneficiaria  dell'intervento  di
copertura delle spese di assistenza legale e' disposto, con sentenza,
il pagamento delle spese processuali;
   b) i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese
di  assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in
merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela.