Art. 3. Convenzione per l'istituzione di un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di solidarieta' 1. La Regione stipula una convenzione con gli ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'art. 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore. 2. La convenzione di cui al comma 1 prevede: a) modalita' di individuazione dei professionisti; b) modalita' di raccordo con i servizi territoriali e con le associazioni legalmente costituite e iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), che operano per contrastare le forme di violenza nei confronti delle donne; c) modalita' di periodico aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1; d) modalita' di accesso al fondo, con particolare riferimento ai soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; e) modalita' di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati iscritti all'elenco di cui al comma 1.