Art. 3.
Convenzione  per  l'istituzione di un elenco di avvocati patrocinanti
                    per il fondo di solidarieta'

   1.  La  Regione  stipula  una  convenzione  con  gli  ordini degli
avvocati  dei  Fori  del  Piemonte  al  fine di predisporre e rendere
accessibile  un  elenco  di avvocati patrocinanti per il fondo di cui
all'art.  2,  con  esperienza  e  formazione  continua specifiche nel
settore.
   2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:
   a) modalita' di individuazione dei professionisti;
   b)  modalita'  di  raccordo  con  i  servizi territoriali e con le
associazioni  legalmente costituite e iscritte nel registro regionale
delle  organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 29
agosto  1994,  n.  38 (Valorizzazione e promozione del volontariato),
che  operano per contrastare le forme di violenza nei confronti delle
donne;
   c)  modalita'  di  periodico  aggiornamento  dell'elenco di cui al
comma 1;
   d)  modalita'  di accesso al fondo, con particolare riferimento ai
soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato;
   e)  modalita'  di  determinazione  degli  onorari  spettanti  agli
avvocati iscritti all'elenco di cui al comma 1.