Art. 4.
      Erogazione delle disponibilita' del fondo di solidarieta'

   1.  La  Giunta  regionale,  con  apposito regolamento, definisce i
criteri  di  erogazione  delle  disponibilita' del fondo, anche sulla
base  della  condizione  reddituale  della vittima, e le modalita' di
attuazione  della  presente  legge, sentita la commissione consiliare
competente.