Art. 5. Clausola valutativa 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti: a) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilita' del fondo; b) l'entita' del contributo; c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione; d) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali e' stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilita' del fondo; e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilita' di accesso alle disponibilita' del fondo; f) il numero delle convenzioni stipulate con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte.