Art. 5.
                         Clausola valutativa

   1.  Entro  un  anno  dall'entrata in vigore della legge, la Giunta
regionale   presenta   alla  Commissione  consiliare  competente  una
relazione  annuale  che  contiene  risposte  documentate  ai seguenti
quesiti:
   a)  il  tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilita'
del fondo;
   b) l'entita' del contributo;
   c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le
motivazioni dell'esclusione;
   d)  la  tipologia  dei  reati  e l'esito dei relativi procedimenti
giudiziari,  in riferimento ai quali e' stata accolta la richiesta di
ammissione alle disponibilita' del fondo;
   e)  le  azioni  svolte  dalla  Giunta  regionale  per  informare i
potenziali   beneficiari   della   possibilita'   di   accesso   alle
disponibilita' del fondo;
   f)  il  numero  delle  convenzioni  stipulate con gli Ordini degli
avvocati dei Fori del Piemonte.