Art. 6.
                          Norma finanziaria

   1.  All'istituzione  del  fondo  di  solidarieta'  finalizzato  al
patrocinio  legale  a  favore  delle  donne  vittime  di  violenza  e
maltrattamenti,   il   cui  stanziamento,  a  partire  dall'esercizio
finanziario  2008,  e'  pari a 1 milione di euro per ciascun anno, in
termini  di  competenza  e di cassa; ed e' iscritto nell'ambito della
unita' previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto della presidenza
segreteria  struttura  S1  titolo  I  spese  correnti)  del  bilancio
regionale,  si  fa  fronte  con  le  risorse  finanziarie individuate
secondo  le  modalita'  previste dall'art. 8 della legge regionale 11
aprile  2001,  n.  7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e
dall'art.  30  della  legge  regionale  4  marzo  2003,  n.  2 (Legge
finanziaria per l'anno 2003).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Torino, 17 marzo 2008
                           MERCEDES BRESSO
   (Omissis)