Art. 6. Norma finanziaria 1. All'istituzione del fondo di solidarieta' finalizzato al patrocinio legale a favore delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, il cui stanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 2008, e' pari a 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza e di cassa; ed e' iscritto nell'ambito della unita' previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto della presidenza segreteria struttura S1 titolo I spese correnti) del bilancio regionale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 17 marzo 2008 MERCEDES BRESSO (Omissis)