(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
              Regione Piemonte n. 12 del 20 marzo 2008)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
   Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8
   Visto il regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta regionale n. 36-8428 del 17
marzo 2008;
                                Emana
   il seguente regolamento:
   Regolamento regionale recante:
   «Integrazioni  al  regolamento  regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R
(Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 'Disposizioni
in  materia  di  collaborazione  e  supporto all'attivita' degli enti
locali piemontesi)».
                               Art. 1.
Integrazioni all'art. 2 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n.
                                10/R

   1.  Dopo  la  lettera  f)  del comma 1 dell'art. 2 del regolamento
regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, e' aggiunta, infine, la seguente:
   «f-bis) ambiente e pianificazione del territorio».
   2.  Dopo  la  lettera  f)  del comma 3 dell'art. 2 del regolamento
regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, e' inserita la seguente:
   «f-bis) biologi, naturalisti e dottori forestali;».