(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 20 marzo 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 Visto il regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8428 del 17 marzo 2008; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Integrazioni al regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R (Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 'Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attivita' degli enti locali piemontesi)». Art. 1. Integrazioni all'art. 2 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R 1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, e' aggiunta, infine, la seguente: «f-bis) ambiente e pianificazione del territorio». 2. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, e' inserita la seguente: «f-bis) biologi, naturalisti e dottori forestali;».