Art. 2.
Inserimento  dell'art.  5-bis  nel  regolamento  regionale 17 ottobre
                            2006, n. 10/R

   1.  Dopo  l'art.  5  del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n.
10/R, e' aggiunto, infine, il seguente:
   «Art.  5-bis.  (Cessazione  e sostituzione degli esperti). - 1. Le
dimissioni  dei  componenti  del  gruppo  di  esperti del servizio di
consulenza  regionale  di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate al
Presidente della Giunta regionale.
   2.  Le  richieste  di  sostituzione  degli  esperti,  cessati  per
qualsiasi   causa   dall'incarico,   sono   inoltrate  per  la  nuova
designazione  alle associazioni degli enti locali che hanno designato
l'esperto da sostituire.
   3.  Il  Presidente della Giunta regionale promuove le sostituzioni
non    oltre    quindici   giorni   dalla   notizia   della   vacanza
dell'incarico.».
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
   Torino, 18 marzo 2008
                           MERCEDES BRESSO