Art. 2. Inserimento dell'art. 5-bis nel regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R 1. Dopo l'art. 5 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, e' aggiunto, infine, il seguente: «Art. 5-bis. (Cessazione e sostituzione degli esperti). - 1. Le dimissioni dei componenti del gruppo di esperti del servizio di consulenza regionale di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate al Presidente della Giunta regionale. 2. Le richieste di sostituzione degli esperti, cessati per qualsiasi causa dall'incarico, sono inoltrate per la nuova designazione alle associazioni degli enti locali che hanno designato l'esperto da sostituire. 3. Il Presidente della Giunta regionale promuove le sostituzioni non oltre quindici giorni dalla notizia della vacanza dell'incarico.». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 18 marzo 2008 MERCEDES BRESSO