Art. 10.
                   Titoli sociali e socio-sanitari

   1.   I   titoli   sociali   e  socio-sanitari,  nell'ambito  della
programmazione  regionale e zonale e ad integrazione dei servizi resi
dalla  rete,  sono  volti a sostenere la permanenza a domicilio delle
persone  in  condizioni  di disagio e a riconoscere l'impegno diretto
delle  reti familiari o di solidarieta' nell'assistenza continuativa,
nonche'  ad  agevolare  l'esercizio  della  liberta'  di  scelta  dei
cittadini nell'acquisizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie.
   2.   I   titoli  sociali  e  socio-sanitari  sono  rispettivamente
rilasciati  dai comuni singoli o associati e dalle ASL competenti per
territorio.
   3.  La  giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui
all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  ed  informativa alla competente
commissione  consiliare,  definisce  i  criteri,  le modalita' per la
concessione  dei  titoli  sociali  e  le  modalita'  di  gestione  ed
erogazione dei titoli socio-sanitari.