Art. 10. Titoli sociali e socio-sanitari 1. I titoli sociali e socio-sanitari, nell'ambito della programmazione regionale e zonale e ad integrazione dei servizi resi dalla rete, sono volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disagio e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari o di solidarieta' nell'assistenza continuativa, nonche' ad agevolare l'esercizio della liberta' di scelta dei cittadini nell'acquisizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie. 2. I titoli sociali e socio-sanitari sono rispettivamente rilasciati dai comuni singoli o associati e dalle ASL competenti per territorio. 3. La giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) ed informativa alla competente commissione consiliare, definisce i criteri, le modalita' per la concessione dei titoli sociali e le modalita' di gestione ed erogazione dei titoli socio-sanitari.