Art. 11.
                      Competenze della Regione

   1.  La  Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione,
coordinamento,  controllo e verifica delle unita' d'offerta sociali e
socio-sanitarie,  avvalendosi della collaborazione degli enti locali,
delle  aziende  sanitarie  e  dei  soggetti  del  terzo settore ed in
particolare:
    a)  programma, con il piano socio-sanitario, la rete delle unita'
di  offerta  socio-sanitarie  e  svolge  funzioni di indirizzo per la
programmazione della rete delle unita' di offerta sociali;
    b) persegue l'integrazione delle unita' d'offerta sociali, socio-
sanitarie e sanitarie;
    c)   promuove  l'integrazione  delle  politiche  sociali  con  le
politiche  della  sanita',  del  lavoro, della casa, della formazione
professionale,  dell'istruzione,  dell'educazione,  della sicurezza e
della  pianificazione  territoriale, avvalendosi della collaborazione
delle province e dei comuni;
    d)  promuove la programmazione partecipata a livello comunale dei
soggetti  di  cui  all'art.  3  comma  1,  lettere  b),  c)  e d), la
costituzione di forme di gestione associata e la promozione di azioni
a sostegno e qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;
    e) definisce i requisiti minimi di qualita', ulteriori rispetto a
quelli  definiti  dalla  normativa  statale, per le unita' di offerta
sociosanitarie;
    f)  accredita  le  unita' d'offerta sociosanitarie e definisce le
modalita'  di finanziamento delle prestazioni rese con oneri a carico
del fondo sanitario;
    g)   definisce,   previo   parere  della  competente  commissione
consiliare, i requisiti minimi per l'esercizio delle unita' d'offerta
sociali,  nonche'  i  criteri per il loro accreditamento, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2;
    h)  determina, per le unita' d'offerta sociosanitarie, gli schemi
tipo dei contratti per l'acquisizione di prestazioni accreditate;
    i)  individua  indicatori  per valutare l'efficacia e la qualita'
delle prestazioni erogate;
    j)  emana linee guida in materia di accesso alle unita' d'offerta
residenziali e semiresidenziali pubbliche;
    k)  determina  i  criteri  per la definizione delle rette e delle
tariffe dei servizi sociali e socio-sanitari, nonche' le agevolazioni
a beneficio dei soggetti aventi diritto;
    l)  disciplina  il  riparto e l'impiego delle risorse finanziarie
confluite nei fondi di cui agli articoli 23, 24 e 25;
    m)  definisce  le  modalita' di consultazione in ambito regionale
dei  soggetti  di  cui  all'art.  3, comma 1 entro centottanta giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, acquisito il parere
della competente commissione consiliare;
    n)   definisce  la  tipologia  dei  titoli  socio-sanitari  e  le
modalita' di concessione degli stessi;
    o)  stabilisce  le  linee  d'indirizzo  relative all'attivita' di
formazione  e  aggiornamento  del  personale  che  opera nelle unita'
d'offerta  sociali  e  sociosanitarie e definisce, in accordo con gli
enti  competenti  e  sentiti  gli  ordini  professionali,  i percorsi
formativi e di qualificazione ed aggiornamento;
    p)   cura   la   tenuta   dei  registri  delle  unita'  d'offerta
sociosanitarie   accreditate   e   del   registro   regionale   delle
associazioni  di  cui  ai  capi  III  e  VI  della legge regionale 14
febbraio  2008, n. 1 (testo unico delle leggi regionali in materia di
volontariato,  cooperazione  sociale,  associazionismo  e societa' di
mutuo  soccorso),  nonche'  la  tenuta  della  sezione  regionale del
registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui al capo
II della legge regionale n. 1/2008;
    q)  verifica  il  permanere  dei  requisiti  per  l'iscrizione ai
registri di cui alla lettera p), avvalendosi del supporto delle ASL;
    r)  promuove e attua il servizio civile nazionale e regionale, di
cui  alla  legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile
nazionale)  e  alla  legge  regionale  3 gennaio 2006, n. 2 (servizio
civile  in Lombardia), cura la tenuta dei relativi albi e verifica il
permanere dei requisiti di iscrizione, avvalendosi del supporto delle
ASL;
    s) promuove la costituzione di osservatori, in collaborazione con
le province, i comuni, le ASL e i soggetti del terzo settore;
    t)  organizza  e  coordina il sistema informativo regionale sulla
rete delle unita' d'offerta sociali e sociosanitarie;
    u) promuove l'utilizzo di strumenti di controllo di gestione;
    v) provvede, nei limiti delle risorse disponibili, alle coperture
assicurative  contro  i  rischi derivanti dalla gestione delle unita'
d'offerta  sociali  e sociosanitarie, secondo criteri stabiliti dalla
giunta  regionale  e  promuove e coordina l'attivazione di un sistema
integrato di gestione del rischio;
    w)  promuove  e  sostiene  la sperimentazione di unita' d'offerta
innovative;
    x)  promuove  lo  svolgimento  di  studi,  ricerche finalizzate e
indagini  conoscitive  sugli  interventi  e  sui  servizi  sociali  e
socio-sanitari;
    y)   determina   le.  modalita'  per  la  concessione  dei  nuovi
trattamenti economici agli invalidi civili;
    z)  promuove  forme  di tutela e di sostegno a favore di soggetti
non  autosufficienti,  privi  di  famiglia  o  la  cui  famiglia  sia
impossibilitata o inidonea a provvedere;
    aa)  definisce  le  linee  di indirizzo in materia di vigilanza e
controllo;
    bb)  disciplina  il  dipartimento per le attivita' sociosanitarie
integrate  (ASSI)  delle  ASL  ed  emana  direttive per la stipula di
convenzioni  che  regolino  i  rapporti  tra  ASL, comuni e province,
nonche'  i  rapporti  tra ASL e aziende ospedaliere, per l'erogazione
delle prestazioni specialistiche al sistema dei servizi;
    cc)  definisce  i  criteri  dell'erogazione,  a  carico del fondo
sanitario  regionale,  dei contributi economici alle famiglie, di cui
all'art. 8, comma 15, della legge regionale n. 31/1997.
   2. La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a
garantire  l'efficacia e l'efficienza delle unita' di offerta sociali
di competenza dei comuni.