Art. 11. Competenze della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unita' d'offerta sociali e socio-sanitarie, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, delle aziende sanitarie e dei soggetti del terzo settore ed in particolare: a) programma, con il piano socio-sanitario, la rete delle unita' di offerta socio-sanitarie e svolge funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unita' di offerta sociali; b) persegue l'integrazione delle unita' d'offerta sociali, socio- sanitarie e sanitarie; c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche della sanita', del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale, avvalendosi della collaborazione delle province e dei comuni; d) promuove la programmazione partecipata a livello comunale dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettere b), c) e d), la costituzione di forme di gestione associata e la promozione di azioni a sostegno e qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore; e) definisce i requisiti minimi di qualita', ulteriori rispetto a quelli definiti dalla normativa statale, per le unita' di offerta sociosanitarie; f) accredita le unita' d'offerta sociosanitarie e definisce le modalita' di finanziamento delle prestazioni rese con oneri a carico del fondo sanitario; g) definisce, previo parere della competente commissione consiliare, i requisiti minimi per l'esercizio delle unita' d'offerta sociali, nonche' i criteri per il loro accreditamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2; h) determina, per le unita' d'offerta sociosanitarie, gli schemi tipo dei contratti per l'acquisizione di prestazioni accreditate; i) individua indicatori per valutare l'efficacia e la qualita' delle prestazioni erogate; j) emana linee guida in materia di accesso alle unita' d'offerta residenziali e semiresidenziali pubbliche; k) determina i criteri per la definizione delle rette e delle tariffe dei servizi sociali e socio-sanitari, nonche' le agevolazioni a beneficio dei soggetti aventi diritto; l) disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie confluite nei fondi di cui agli articoli 23, 24 e 25; m) definisce le modalita' di consultazione in ambito regionale dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare; n) definisce la tipologia dei titoli socio-sanitari e le modalita' di concessione degli stessi; o) stabilisce le linee d'indirizzo relative all'attivita' di formazione e aggiornamento del personale che opera nelle unita' d'offerta sociali e sociosanitarie e definisce, in accordo con gli enti competenti e sentiti gli ordini professionali, i percorsi formativi e di qualificazione ed aggiornamento; p) cura la tenuta dei registri delle unita' d'offerta sociosanitarie accreditate e del registro regionale delle associazioni di cui ai capi III e VI della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e societa' di mutuo soccorso), nonche' la tenuta della sezione regionale del registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui al capo II della legge regionale n. 1/2008; q) verifica il permanere dei requisiti per l'iscrizione ai registri di cui alla lettera p), avvalendosi del supporto delle ASL; r) promuove e attua il servizio civile nazionale e regionale, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (servizio civile in Lombardia), cura la tenuta dei relativi albi e verifica il permanere dei requisiti di iscrizione, avvalendosi del supporto delle ASL; s) promuove la costituzione di osservatori, in collaborazione con le province, i comuni, le ASL e i soggetti del terzo settore; t) organizza e coordina il sistema informativo regionale sulla rete delle unita' d'offerta sociali e sociosanitarie; u) promuove l'utilizzo di strumenti di controllo di gestione; v) provvede, nei limiti delle risorse disponibili, alle coperture assicurative contro i rischi derivanti dalla gestione delle unita' d'offerta sociali e sociosanitarie, secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale e promuove e coordina l'attivazione di un sistema integrato di gestione del rischio; w) promuove e sostiene la sperimentazione di unita' d'offerta innovative; x) promuove lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate e indagini conoscitive sugli interventi e sui servizi sociali e socio-sanitari; y) determina le. modalita' per la concessione dei nuovi trattamenti economici agli invalidi civili; z) promuove forme di tutela e di sostegno a favore di soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere; aa) definisce le linee di indirizzo in materia di vigilanza e controllo; bb) disciplina il dipartimento per le attivita' sociosanitarie integrate (ASSI) delle ASL ed emana direttive per la stipula di convenzioni che regolino i rapporti tra ASL, comuni e province, nonche' i rapporti tra ASL e aziende ospedaliere, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche al sistema dei servizi; cc) definisce i criteri dell'erogazione, a carico del fondo sanitario regionale, dei contributi economici alle famiglie, di cui all'art. 8, comma 15, della legge regionale n. 31/1997. 2. La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unita' di offerta sociali di competenza dei comuni.