Art. 13. Competenze dei comuni 1. I comuni singoli o associati e le comunita' montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti piu' funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare: a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unita' d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3; b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unita' d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale; c) erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette; d) definiscono i requisiti di accreditamento delle unita' di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unita' d'offerta e stipulano i relativi contratti; e) definiscono eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti dalla Regione; f) determinano i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, di cui all'art. 6, comma 2, sulla base degli indirizzi stabiliti nell'ambito della programmazione regionale, anche assicurando interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalita' temporanea od erogazione di sussidi economici; g) gestiscono il sistema informativo della rete delle unita' d'offerta sociali. 2. I comuni determinano i parametri di cui al comma 1, lettera f) entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della giunta regionale che fissa i relativi indirizzi. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, provvede, sentiti i comuni interessati, alla nomina di un commissario ad acta. 3. Il consiglio di rappresentanza dei sindaci e l'assemblea distrettuale dei sindaci, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di integrazione socio-sanitaria dalla presente legge e dalla legge regionale n. 31/1997, si avvalgono, senza oneri aggiuntivi. di un apposito ufficio, dotato di adeguate competenze tecniche ed amministrative, individuato all'interno della dotazione organica dell'ASL.