Art. 13.
                        Competenze dei comuni

   1.  I  comuni  singoli  o  associati  e  le comunita' montane, ove
delegate,  in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza,  sono titolari delle funzioni amministrative concernenti
gli  interventi  sociali  svolti  a  livello locale e concorrono alla
realizzazione  degli  obiettivi  della  presente  legge  nelle  forme
giuridiche  e negli assetti piu' funzionali alla gestione, alla spesa
ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:
    a)  programmano,  progettano  e  realizzano  la rete locale delle
unita'   d'offerta   sociali,   nel   rispetto   degli   indirizzi  e
conformemente   agli   obiettivi   stabiliti   dalla  Regione,  anche
promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3;
    b)   riconoscono   e  promuovono  la  sperimentazione  di  unita'
d'offerta  e  di  nuovi  modelli  gestionali  nell'ambito  della rete
sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
    c)  erogano,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili, servizi e
prestazioni  di  natura  economica  e  assumono  gli  oneri  connessi
all'eventuale integrazione economica delle rette;
    d)  definiscono  i  requisiti  di  accreditamento delle unita' di
offerta   sociali   in  base  ai  criteri  stabiliti  dalla  Regione,
accreditano le unita' d'offerta e stipulano i relativi contratti;
    e) definiscono eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto
a quelli definiti dalla Regione;
    f)   determinano  i  parametri  per  l'accesso  prioritario  alle
prestazioni,  di  cui all'art. 6, comma 2, sulla base degli indirizzi
stabiliti   nell'ambito   della   programmazione   regionale,   anche
assicurando   interventi   di   emergenza   e  di  pronto  intervento
assistenziale,  di  norma mediante forme di ospitalita' temporanea od
erogazione di sussidi economici;
    g)  gestiscono  il  sistema  informativo  della rete delle unita'
d'offerta sociali.
   2.  I comuni determinano i parametri di cui al comma 1, lettera f)
entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione  della  deliberazione  della  giunta  regionale  che  fissa i
relativi  indirizzi.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  la giunta
regionale, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, provvede,
sentiti i comuni interessati, alla nomina di un commissario ad acta.
   3.  Il  consiglio  di  rappresentanza  dei  sindaci  e l'assemblea
distrettuale   dei  sindaci,  per  l'esercizio  delle  funzioni  loro
attribuite  in materia di integrazione socio-sanitaria dalla presente
legge  e  dalla legge regionale n. 31/1997, si avvalgono, senza oneri
aggiuntivi.  di  un  apposito  ufficio, dotato di adeguate competenze
tecniche  ed  amministrative, individuato all'interno della dotazione
organica dell'ASL.