Art. 14.
                        Competenze delle ASL

   1. Le ASL:
    a)  programmano,  a  livello  locale, la realizzazione della rete
delle   unita'   d'offerta   sociosanitarie,   nel   rispetto   della
programmazione  regionale  ed  in  armonia  con le linee di indirizzo
formulate  dai  comuni,  attraverso  la  conferenza  dei  sindaci del
territorio di competenza di ciascuna ASL;
    b)  esercitano la vigilanza e il controllo sulle unita' d'offerta
pubbliche e private, sociali e sociosanitarie;
    c)  forniscono  il supporto tecnico alle province, nell'esercizio
delle  funzioni  di  cui  all'art.  12,  comma  1, lettera d), e alla
commissione  di controllo di cui all'art. 15 della legge regionale 13
febbraio  2003,  n.  1  (riordino  della disciplina delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia);
    d) erogano le risorse dei fondi regionali;
    e)  acquistano  le  prestazioni  sociosanitarie rese dalle unita'
d'offerta accreditate;
    f)  gestiscono i flussi informativi, a supporto dell'attivita' di
programmazione comunale e regionale;
    g)  collaborano  con  i  comuni  nella  programmazione della rete
locale delle unita' di offerta sociali;
    h)  collaborano  con la Regione nel coordinamento, integrazione e
monitoraggio della rete delle unita' di offerta sociosanitarie;
    i)  dispongono  la  concessione di trattamenti economici a favore
degli  invalidi  civili,  fatta  salva  la  competenza  del comune di
Milano;  alle  ASL  o  al  comune  di Milano spetta, in rapporto alle
rispettive  competenze,  la  conseguente legittimazione passiva nelle
controversie   riguardanti  la  concessione  di  benefici  aggiuntivi
eventualmente  determinati  ed  erogati  dalla  Regione  con  proprie
risorse;
    j)  autorizzano  l'assegnazione  ad  altra  destinazione dei beni
immobili trasferiti ai comuni a seguito dello scioglimento degli enti
comunali  di  assistenza, ovvero dei beni delle ex IIPPAB, trasferiti
ai  sensi  dell'art.  6,  comma  5, della legge regionale n. 1/2003 o
devoluti  ai  comuni  in  periodo  antecedente,  nonche'  gli atti di
trasferimento  a  terzi  di  diritti  reali  sui  medesimi  beni.  Il
provvedimento  e' adottato entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'assemblea
dei sindaci dei comuni compresi nel distretto della stessa ASL.