Art. 14. Competenze delle ASL 1. Le ASL: a) programmano, a livello locale, la realizzazione della rete delle unita' d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di indirizzo formulate dai comuni, attraverso la conferenza dei sindaci del territorio di competenza di ciascuna ASL; b) esercitano la vigilanza e il controllo sulle unita' d'offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie; c) forniscono il supporto tecnico alle province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), e alla commissione di controllo di cui all'art. 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia); d) erogano le risorse dei fondi regionali; e) acquistano le prestazioni sociosanitarie rese dalle unita' d'offerta accreditate; f) gestiscono i flussi informativi, a supporto dell'attivita' di programmazione comunale e regionale; g) collaborano con i comuni nella programmazione della rete locale delle unita' di offerta sociali; h) collaborano con la Regione nel coordinamento, integrazione e monitoraggio della rete delle unita' di offerta sociosanitarie; i) dispongono la concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili, fatta salva la competenza del comune di Milano; alle ASL o al comune di Milano spetta, in rapporto alle rispettive competenze, la conseguente legittimazione passiva nelle controversie riguardanti la concessione di benefici aggiuntivi eventualmente determinati ed erogati dalla Regione con proprie risorse; j) autorizzano l'assegnazione ad altra destinazione dei beni immobili trasferiti ai comuni a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza, ovvero dei beni delle ex IIPPAB, trasferiti ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 1/2003 o devoluti ai comuni in periodo antecedente, nonche' gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui medesimi beni. Il provvedimento e' adottato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'assemblea dei sindaci dei comuni compresi nel distretto della stessa ASL.