Art. 15. Modalita' di esercizio delle unita' d'offerta 1. L'esercizio delle strutture relative alle unita' d'offerta della rete sociale di cui all'art. 4, comma 2, e' soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al comune e alla ASL competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali. 2. L'esercizio delle unita' d'offerta sociosanitarie e' soggetto alla presentazione di una denuncia di inizio attivita' alla ASL competente per territorio, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti. In caso di apertura, modifica sostanziale, trasferimento in altra sede di unita' d'offerta residenziali e semiresidenziali, comprese quelle diurne, l'attivita' puo' essere intrapresa solo dopo che sia decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'. 3. In caso di accertata carenza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, l'ASL o il comune per quanto di competenza, previa diffida ed impartendo le eventuali prescrizioni, dispone la chiusura della struttura e la revoca dell'eventuale atto di accreditamento. In caso di accertato pericolo per la salute o per l'incolumita' delle persone, l'autorita' competente dispone l'immediata chiusura della struttura e prescrive le misure da adottare per la ripresa dell'attivita'.