Art. 15.
            Modalita' di esercizio delle unita' d'offerta

   1.  L'esercizio  delle  strutture  relative  alle unita' d'offerta
della  rete  sociale  di  cui  all'art.  4, comma 2, e' soggetto alla
presentazione  di  una  comunicazione preventiva al comune e alla ASL
competente  per  territorio, che certifichi, da parte del gestore, il
possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.
   2.  L'esercizio  delle unita' d'offerta sociosanitarie e' soggetto
alla  presentazione  di  una  denuncia  di  inizio attivita' alla ASL
competente  per  territorio, fermo restando il possesso dei requisiti
minimi  stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti. In caso di apertura,
modifica sostanziale, trasferimento in altra sede di unita' d'offerta
residenziali  e semiresidenziali, comprese quelle diurne, l'attivita'
puo' essere intrapresa solo dopo che sia decorso il termine di trenta
giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.
   3.  In  caso  di  accertata  carenza dei requisiti minimi previsti
dalla  vigente normativa, l'ASL o il comune per quanto di competenza,
previa  diffida  ed  impartendo le eventuali prescrizioni, dispone la
chiusura   della   struttura  e  la  revoca  dell'eventuale  atto  di
accreditamento.  In  caso  di  accertato pericolo per la salute o per
l'incolumita'   delle   persone,   l'autorita'   competente   dispone
l'immediata  chiusura  della  struttura  e  prescrive  le  misure  da
adottare per la ripresa dell'attivita'.