Art. 16.
                           Accreditamento

   1.  L'accreditamento  delle unita' d'offerta sociali e' condizione
per  sottoscrivere i conseguenti contratti con i comuni, nel rispetto
della   programmazione   locale   e   con   riguardo  ai  criteri  di
sostenibilita' finanziaria definiti nel piano di zona.
   2.  La  giunta regionale disciplina le modalita' per la richiesta,
la  concessione e l'eventuale revoca dell'accreditamento delle unita'
d'offerta sociosanitarie, nonche' per la verifica circa la permanenza
dei requisiti richiesti per l'accreditamento medesimo.
   3.  L'accreditamento  costituisce  condizione  indispensabile  per
l'assunzione  a  carico  del  fondo  sanitario  regionale degli oneri
relativi  alle prestazioni di rilievo sanitario, erogate nel rispetto
dei  limiti  di  spesa riconosciuti alle singole unita' d'offerta dai
relativi  atti di accreditamento e dai conseguenti. rapporti posti in
essere dalle ASL.
   4.  Il  possesso  di  specifici  requisiti  strutturali,  tecnici,
organizzativi,  funzionali  e  di  standard  di  qualita',  ulteriori
rispetto  a quelli previsti per l'esercizio dell'unita' d'offerta, e'
condizione per accedere all'accreditamento.
   5.  Il contratto definisce i rapporti e le reciproche obbligazioni
tra  l'ASL, ovvero tra il comune e l'unita' d'offerta socio-sanitaria
o sociale accreditata.
   6.  I  gestori  delle unita' d'offerta accreditate o convenzionate
sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati e sono
tenuti  ad  adottare  sistemi  di  contabilita' analitica, al fine di
dimostrare  il  corretto rapporto tra risorse impiegate e prestazioni
erogate e promuovere sistemi di controllo di gestione ed altri metodi
di valutazione dei risultati.