Art. 16. Accreditamento 1. L'accreditamento delle unita' d'offerta sociali e' condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti con i comuni, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilita' finanziaria definiti nel piano di zona. 2. La giunta regionale disciplina le modalita' per la richiesta, la concessione e l'eventuale revoca dell'accreditamento delle unita' d'offerta sociosanitarie, nonche' per la verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento medesimo. 3. L'accreditamento costituisce condizione indispensabile per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni di rilievo sanitario, erogate nel rispetto dei limiti di spesa riconosciuti alle singole unita' d'offerta dai relativi atti di accreditamento e dai conseguenti. rapporti posti in essere dalle ASL. 4. Il possesso di specifici requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, funzionali e di standard di qualita', ulteriori rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'unita' d'offerta, e' condizione per accedere all'accreditamento. 5. Il contratto definisce i rapporti e le reciproche obbligazioni tra l'ASL, ovvero tra il comune e l'unita' d'offerta socio-sanitaria o sociale accreditata. 6. I gestori delle unita' d'offerta accreditate o convenzionate sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati e sono tenuti ad adottare sistemi di contabilita' analitica, al fine di dimostrare il corretto rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate e promuovere sistemi di controllo di gestione ed altri metodi di valutazione dei risultati.