Art. 17.
Livelli   regionali   di   assistenza   e   interventi   per  la  non
                           autosufficienza

   1.  La  Regione,  con  il  piano socio-sanitario, nel rispetto dei
principi  di  cui  alla  presente  legge,  definisce  i livelli delle
prestazioni  sociosanitarie, mediante l'individuazione di prestazioni
o  di  servizi  ulteriori  rispetto  a  quelli essenziali, definiti a
livello  statale  o  comportanti forme di riduzione o esenzione della
partecipazione alla spesa da parte dell'utente.
   2.  La  Regione,  con  il piano socio-sanitario e nel rispetto dei
principi  di  cui alla presente legge e secondo quanto disposto dalla
legge  n.  328/2000,  definisce  i livelli uniformi delle prestazioni
sociali.
   3.  Il  piano  socio-sanitario regionale definisce le modalita' di
attuazione  del  sistema integrato degli interventi e dei servizi per
la  non  autosufficienza  e  ne  individua le risorse, anche mediante
l'istituzione di un apposito fondo.
   4.  Il  fondo a favore delle persone non autosufficienti di cui al
comma 3, ha il fine di favorirne l'autonomia e la vita indipendente e
di  sostenerle  mediante  l'assistenza  domiciliare ed altre forme di
intervento   tra   cui   il  ricovero  in  strutture  residenziali  e
semiresidenziali.  Al  fondo  concorre  la  Regione anche con risorse
proprie.