Art. 17. Livelli regionali di assistenza e interventi per la non autosufficienza 1. La Regione, con il piano socio-sanitario, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, definisce i livelli delle prestazioni sociosanitarie, mediante l'individuazione di prestazioni o di servizi ulteriori rispetto a quelli essenziali, definiti a livello statale o comportanti forme di riduzione o esenzione della partecipazione alla spesa da parte dell'utente. 2. La Regione, con il piano socio-sanitario e nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e secondo quanto disposto dalla legge n. 328/2000, definisce i livelli uniformi delle prestazioni sociali. 3. Il piano socio-sanitario regionale definisce le modalita' di attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi per la non autosufficienza e ne individua le risorse, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo. 4. Il fondo a favore delle persone non autosufficienti di cui al comma 3, ha il fine di favorirne l'autonomia e la vita indipendente e di sostenerle mediante l'assistenza domiciliare ed altre forme di intervento tra cui il ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali. Al fondo concorre la Regione anche con risorse proprie.