Art. 18.
                            Piano di zona

   1.  Il  piano  di zona e' lo strumento di programmazione in ambito
locale  della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalita'
di  accesso  alla  rete,  indica  gli  obiettivi  e  le  priorita' di
intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro
realizzazione.
   2.  Il  piano  di  zona attua l'integrazione tra la programmazione
della   rete   locale   di   offerta  sociale  e  la  rete  d'offerta
socio-sanitaria  in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema
della  sanita',  dell'istruzione  e della formazione e alle politiche
del lavoro e della casa.
   3.  I  comuni,  nella  redazione  del  piano  di  zona, utilizzano
modalita'  che  perseguono e valorizzano il momento della prevenzione
e,   nella   elaborazione  di  progetti,  promuovono  gli  interventi
conoscitivi  e  di  studio rivolti alla individuazione e al contrasto
dei fattori di rischio.
   4.  Il  piano  di  zona  e'  approvato o aggiornato dall'assemblea
distrettuale  dei  sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della
presente  legge,  secondo  modalita'  che  assicurano  la  piu' ampia
partecipazione  degli  organismi  rappresentativi del terzo settore e
l'eventuale partecipazione della provincia.
   5.  La  programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con
possibilita' di aggiornamento annuale.
   6.  L'ambito  territoriale  di riferimento per il piano di zona e'
costituito, di norma, dal distretto socio-sanitario delle ASL.
   7. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di
un  accordo  di  programma  con  l'ASL territorialmente competente e,
qualora   ritenuto   opportuno,   con  la  provincia.  Gli  organismi
rappresentativi   del  terzo  settore,  che  hanno  partecipato  alla
elaborazione  del  piano  di  zona,  aderiscono,  su  loro richiesta,
all'accordo di programma.
   8.  Il  piano  di  zona  disciplina  l'attivita'  di servizio e di
segretariato sociale.
   9.  Al  fine  della  conclusione e dell'attuazione dell'accordo di
programma,   l'assemblea  dei  sindaci  designa  un  ente  capo  fila
individuato  tra i comuni del distretto o altro ente con personalita'
giuridica di diritto pubblico.
   10.  L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, e'
la  struttura  tecnico-amministrativa  che  assicura il coordinamento
degli  interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano.
Ciascun   comune   del   distretto   contribuisce   al  funzionamento
dell'ufficio   di   piano   proporzionalmente   alle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri
a carico del bilancio regionale.
   11.  La giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al
comma 4, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede,
sentita  l'assemblea  distrettuale  dei  sindaci,  alla  nomina di un
commissario ad acta.