Art. 18. Piano di zona 1. Il piano di zona e' lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalita' di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorita' di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione. 2. Il piano di zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanita', dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa. 3. I comuni, nella redazione del piano di zona, utilizzano modalita' che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio. 4. Il piano di zona e' approvato o aggiornato dall'assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalita' che assicurano la piu' ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia. 5. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilita' di aggiornamento annuale. 6. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona e' costituito, di norma, dal distretto socio-sanitario delle ASL. 7. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma. 8. Il piano di zona disciplina l'attivita' di servizio e di segretariato sociale. 9. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capo fila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalita' giuridica di diritto pubblico. 10. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, e' la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 11. La giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede, sentita l'assemblea distrettuale dei sindaci, alla nomina di un commissario ad acta.