Art. 19. Sistema informativo della rete sociale e socio-sanitaria 1. Il sistema informativo della rete delle unita' d'offerta sociali e sociosanitarie e' finalizzato: a) alla rilevazione dei bisogni; b) alla verifica della congruita' dell'offerta rispetto alla domanda; c) alla raccolta ed elaborazione dei dati utili alla programmazione regionale e locale; d) al monitoraggio dell'appropriatezza e della efficacia delle prestazioni; e) alla rilevazione ed analisi del livello di soddisfazione dei cittadini relativamente all'adeguatezza, all'efficacia ed alla qualita' delle prestazioni e dei servizi erogati. 2. Le ASL, gli enti locali, singoli ed associati, e i gestori delle unita' d'offerta concorrono alla realizzazione ed usufruiscono del sistema informativo. 3. L'assolvimento del debito informativo e' condizione per l'accesso alle risorse regionali. 4. Il sistema informativo delle unita' d'offerta sociali e sociosanitarie assicura la pubblicita' dei dati aggregati raccolti e la loro diffusione, anche mediante strumenti telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.