Art. 19.
      Sistema informativo della rete sociale e socio-sanitaria

   1.  Il  sistema  informativo  della  rete  delle  unita' d'offerta
sociali e sociosanitarie e' finalizzato:
    a) alla rilevazione dei bisogni;
    b)  alla  verifica  della  congruita'  dell'offerta rispetto alla
domanda;
    c)   alla   raccolta   ed   elaborazione   dei  dati  utili  alla
programmazione regionale e locale;
    d)  al  monitoraggio  dell'appropriatezza e della efficacia delle
prestazioni;
    e)  alla  rilevazione ed analisi del livello di soddisfazione dei
cittadini   relativamente   all'adeguatezza,  all'efficacia  ed  alla
qualita' delle prestazioni e dei servizi erogati.
   2.  Le  ASL,  gli  enti  locali, singoli ed associati, e i gestori
delle  unita' d'offerta concorrono alla realizzazione ed usufruiscono
del sistema informativo.
   3.   L'assolvimento  del  debito  informativo  e'  condizione  per
l'accesso alle risorse regionali.
   4.  Il  sistema  informativo  delle  unita'  d'offerta  sociali  e
sociosanitarie  assicura la pubblicita' dei dati aggregati raccolti e
la loro diffusione, anche mediante strumenti telematici, nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.