Art. 2. Principi ed obiettivi 1. Il governo della rete delle unita' d'offerta sociali e socio-sanitarie si informa ai seguenti principi: a) rispetto della dignita' della persona e tutela del diritto alla riservatezza; b) universalita' del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificita' delle esigenze; c) liberta' di scelta, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni; d) personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona; e) promozione dell'autonomia della persona e sostegno delle esperienze tese a favorire la vita indipendente; f) sussidiarieta' verticale e orizzontale; g) riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona; h) promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficolta', anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale; i) solidarieta' sociale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; j) effettivita' ed efficacia delle prestazioni erogate. 2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi: a) omogeneita' ed adeguatezza della rete delle unita' di offerta ai bisogni sociali e socio-sanitari; b) flessibilita' delle prestazioni, anche attraverso la predisposizione di piani individualizzati di intervento; c) integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie con le politiche sanitarie e di settore, in particolare dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della casa; d) efficienza della rete delle unita' di offerta ed ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.