Art. 2.
                        Principi ed obiettivi

   1.  Il  governo  della  rete  delle  unita'  d'offerta  sociali  e
socio-sanitarie si informa ai seguenti principi:
    a)  rispetto  della  dignita'  della persona e tutela del diritto
alla riservatezza;
    b)   universalita'  del  diritto  di  accesso  e  uguaglianza  di
trattamento nel rispetto della specificita' delle esigenze;
    c)  liberta'  di  scelta,  nel rispetto dell'appropriatezza delle
prestazioni;
    d)  personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva
e globale presa in carico della persona;
    e)  promozione  dell'autonomia  della  persona  e  sostegno delle
esperienze tese a favorire la vita indipendente;
    f) sussidiarieta' verticale e orizzontale;
    g)  riconoscimento,  valorizzazione  e  sostegno  del ruolo della
famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la
cura della persona;
    h)   promozione   degli  interventi  a  favore  dei  soggetti  in
difficolta',   anche   al   fine  di  favorire  la  permanenza  e  il
reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale;
    i)  solidarieta' sociale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione;
    j) effettivita' ed efficacia delle prestazioni erogate.
   2.  La  Regione,  nel  rispetto  dei  principi  di cui al comma 1,
persegue i seguenti obiettivi:
    a)  omogeneita' ed adeguatezza della rete delle unita' di offerta
ai bisogni sociali e socio-sanitari;
    b)   flessibilita'   delle   prestazioni,   anche  attraverso  la
predisposizione di piani individualizzati di intervento;
    c)  integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie con le
politiche  sanitarie  e  di  settore, in particolare dell'istruzione,
della formazione, del lavoro e della casa;
    d)  efficienza  della  rete  delle  unita' di offerta ed ottimale
utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.