Art. 20.
                   Rapporti tra pubblico e privato

   1.  La  Regione  promuove  forme  di  collaborazione  tra soggetti
pubblici  e  soggetti  privati,  in particolare appartenenti al terzo
settore,  al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di
sussidiarieta'  e  di  valorizzare  la  piena  espressione delle loro
capacita' progettuali.
   2.  La  giunta  regionale  detta  le linee guida per l'attivazione
delle  collaborazioni,  di  cui  al  comma  1, da parte delle aziende
sanitarie  pubbliche  e  delle  ASP,  con  particolare riferimento al
ricorso  a  forme  di  affidamento  di  servizi  a soggetti del terzo
settore, sentita la competente commissione consiliare.
   3.  La  giunta  regionale  promuove  la  sperimentazione  di nuovi
modelli  gestionali  e  di  unita'  d'offerta innovative, comportanti
forme  di  collaborazione  tra  soggetti pubblici e soggetti privati.
Qualora  le  sperimentazioni  nell'ambito  della rete socio-sanitaria
siano  rivolte  a promuovere soluzioni particolarmente innovative dal
punto di vista finanziario, gestionale o tecnologico, sono oggetto di
specifica autorizzazione regionale, sentita la competente commissione
consiliare.