Art. 23.
  Fondo regionale di parte corrente per le unita' d'offerta sociali

   1.  Il  fondo  regionale di parte corrente per le unita' d'offerta
sociali e' costituito da:
    a)  risorse  del fondo nazionale per le politiche sociali o altre
risorse assegnate dallo Stato;
    b) risorse regionali;
    e) risorse dell'Unione europea;
    d) altre risorse.
   2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:
    a)  concorrere  al  funzionamento  e  allo  sviluppo delle unita'
d'offerta sociali previste dalla programmazione regionale;
    b) finanziare gli interventi di sostegno alle famiglie;
    c)  finanziare le unita' d'offerta sociali ancorche' non previste
dal piano socio-sanitario;
    d)  favorire  e  incentivare  la  gestione associata delle unita'
d'offerta;
    e)  sviluppare le funzioni di controllo e di vigilanza attribuite
alle ASL;
    f)  realizzare  iniziative  sperimentali  ed  innovative promosse
dalla  Regione  e  concorrere  alla  realizzazione di quelle promosse
dalle  ASL,  dai  comuni,  dalle  province e da altri soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettere c) e d);
    g)  realizzare  interventi  di  formazione  degli operatori anche
volontari  operanti  nel  campo  dei servizi sociali e socio-sanitari
promossi  direttamente  dalla Regione e concorrere alla realizzazione
di quelli promossi dalle province anche tramite i comuni, le ASL ed i
soggetti di cui all'art. 3;
    h)  concorrere  al sostegno di spese straordinarie conseguenti ad
eventi calamitosi;
    i)  finanziare le spese per l'esercizio delle funzioni trasferite
o delegate;
    j)  finanziare studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive,
convegni e pubblicazioni sulla rete d'offerta sociale.
   3. Il fondo sociale delle ASL e' costituito:
    a) dalle assegnazioni regionali di parte corrente;
    b)  dalle somme assegnate dagli enti locali per l'esercizio delle
funzioni sociali spettanti alle ASL;
    c)  dalle  entrate da rette o tariffe relative a unita' d'offerta
gestite direttamente dall'ASL;
    d) da altre entrate.
   4.  Il  fondo  sociale dell'ASL garantisce i livelli essenziali di
assistenza  sociale,  il  mantenimento  e  lo  sviluppo  dei servizi,
nonche' l'eventuale finanziamento di ulteriori prestazioni e servizi,
nel  rispetto  dei  principi e degli obiettivi della presente legge e
dei criteri definiti dal piano socio-sanitario regionale.