Art. 23. Fondo regionale di parte corrente per le unita' d'offerta sociali 1. Il fondo regionale di parte corrente per le unita' d'offerta sociali e' costituito da: a) risorse del fondo nazionale per le politiche sociali o altre risorse assegnate dallo Stato; b) risorse regionali; e) risorse dell'Unione europea; d) altre risorse. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per: a) concorrere al funzionamento e allo sviluppo delle unita' d'offerta sociali previste dalla programmazione regionale; b) finanziare gli interventi di sostegno alle famiglie; c) finanziare le unita' d'offerta sociali ancorche' non previste dal piano socio-sanitario; d) favorire e incentivare la gestione associata delle unita' d'offerta; e) sviluppare le funzioni di controllo e di vigilanza attribuite alle ASL; f) realizzare iniziative sperimentali ed innovative promosse dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelle promosse dalle ASL, dai comuni, dalle province e da altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d); g) realizzare interventi di formazione degli operatori anche volontari operanti nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari promossi direttamente dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelli promossi dalle province anche tramite i comuni, le ASL ed i soggetti di cui all'art. 3; h) concorrere al sostegno di spese straordinarie conseguenti ad eventi calamitosi; i) finanziare le spese per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate; j) finanziare studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive, convegni e pubblicazioni sulla rete d'offerta sociale. 3. Il fondo sociale delle ASL e' costituito: a) dalle assegnazioni regionali di parte corrente; b) dalle somme assegnate dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni sociali spettanti alle ASL; c) dalle entrate da rette o tariffe relative a unita' d'offerta gestite direttamente dall'ASL; d) da altre entrate. 4. Il fondo sociale dell'ASL garantisce i livelli essenziali di assistenza sociale, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, nonche' l'eventuale finanziamento di ulteriori prestazioni e servizi, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente legge e dei criteri definiti dal piano socio-sanitario regionale.