Art. 25. Fondo regionale per gli investimenti 1. La Regione sostiene la realizzazione di investimenti per le unita' d'offerta sociali e sociosanitarie attraverso le disponibilita' del fondo regionale per gli investimenti costituito da: a) risorse statali; b) risorse regionali; c) risorse di altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1. 2. Le disponibilita' del fondo regionale per gli investimenti sono assegnate a soggetti pubblici e del terzo settore con l'obiettivo di riequilibrare gli interventi ed i servizi sul territorio regionale, di adeguare a standard le unita' d'offerta sociali e sociosanitarie per: a) la realizzazione di nuove unita' d'offerta; b) l'acquisto per la trasformazione, nonche' la ristrutturazione e l'ampliamento di unita' d'offerta preesistenti; c) l'acquisto di attrezzature ed arredi; d) la realizzazione di opere edilizie in immobili di proprieta' regionale; e) gli interventi urgenti e indifferibili, anche se non previsti dal piano socio-sanitario; f) gli interventi volti alla sperimentazione di nuovi servizi o di servizi innovativi, anche se non definiti nel piano socio-sanitario; g) il cofinanziamento di fondi messi a disposizione da altri soggetti per investimenti in unita' d'offerta sociali e sociosanitarie. 3. I finanziamenti regionali per opere edilizie sono concessi a condizione che: a) sia costituito vincolo di destinazione dei beni interessati alle finalita' previste, per un periodo non inferiore ai venti anni; per gli enti ed i soggetti privati il vincolo deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari; b) i gestori di unita' d'offerta si impegnino a garantire i requisiti e ad accettare le condizioni per l'accreditamento, almeno per la parte di immobili destinati agli interventi per i quali e' concesso il finanziamento e per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione. 4. La giunta regionale, su domanda motivata del soggetto interessato e previo parere dell'ASL territorialmente competente, sentita la conferenza dei sindaci: a) dispone la modificazione del vincolo di destinazione gravante sugli immobili cui si riferisce il finanziamento regionale, ai sensi della presente legge, nonche' di analoghe disposizioni contenute in leggi regionali; b) autorizza l'alienazione dei beni immobili o la costituzione di diritti reali immobiliari, relativi ai beni di cui al comma 3, lettera a), a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione allo svolgimento di attivita' sociali e sociosanitarie per la medesima durata del vincolo. 5. L'approvazione dei progetti esecutivi, delle varianti, delle perizie suppletive, dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione di lavori concernenti le opere di cui al comma 2 spetta alla direzione generale competente in materia. 6. Il mancato rispetto dei vincoli comporta la restituzione dei finanziamenti concessi per la realizzazione delle opere interessate.