Art. 25.
                Fondo regionale per gli investimenti

   1.  La  Regione  sostiene  la realizzazione di investimenti per le
unita'    d'offerta    sociali   e   sociosanitarie   attraverso   le
disponibilita'  del  fondo  regionale per gli investimenti costituito
da:
    a) risorse statali;
    b) risorse regionali;
    c) risorse di altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1.
   2. Le disponibilita' del fondo regionale per gli investimenti sono
assegnate  a soggetti pubblici e del terzo settore con l'obiettivo di
riequilibrare  gli  interventi ed i servizi sul territorio regionale,
di  adeguare  a standard le unita' d'offerta sociali e sociosanitarie
per:
    a) la realizzazione di nuove unita' d'offerta;
    b)  l'acquisto per la trasformazione, nonche' la ristrutturazione
e l'ampliamento di unita' d'offerta preesistenti;
    c) l'acquisto di attrezzature ed arredi;
    d)  la  realizzazione di opere edilizie in immobili di proprieta'
regionale;
    e)  gli interventi urgenti e indifferibili, anche se non previsti
dal piano socio-sanitario;
    f)  gli  interventi volti alla sperimentazione di nuovi servizi o
di   servizi   innovativi,   anche   se   non   definiti   nel  piano
socio-sanitario;
    g)  il  cofinanziamento  di  fondi  messi a disposizione da altri
soggetti   per   investimenti   in   unita'   d'offerta   sociali   e
sociosanitarie.
   3.  I  finanziamenti  regionali per opere edilizie sono concessi a
condizione che:
    a)  sia  costituito  vincolo di destinazione dei beni interessati
alle  finalita' previste, per un periodo non inferiore ai venti anni;
per  gli enti ed i soggetti privati il vincolo deve essere trascritto
presso la conservatoria dei registri immobiliari;
    b)  i  gestori  di  unita'  d'offerta  si impegnino a garantire i
requisiti  e  ad accettare le condizioni per l'accreditamento, almeno
per  la  parte  di  immobili destinati agli interventi per i quali e'
concesso  il finanziamento e per un periodo non inferiore alla durata
del vincolo di destinazione.
   4.   La   giunta  regionale,  su  domanda  motivata  del  soggetto
interessato  e  previo  parere  dell'ASL territorialmente competente,
sentita la conferenza dei sindaci:
    a)  dispone la modificazione del vincolo di destinazione gravante
sugli  immobili cui si riferisce il finanziamento regionale, ai sensi
della  presente  legge, nonche' di analoghe disposizioni contenute in
leggi regionali;
    b) autorizza l'alienazione dei beni immobili o la costituzione di
diritti  reali  immobiliari,  relativi  ai  beni  di  cui al comma 3,
lettera a), a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione
allo  svolgimento  di  attivita'  sociali  e  sociosanitarie  per  la
medesima durata del vincolo.
   5.  L'approvazione  dei  progetti esecutivi, delle varianti, delle
perizie  suppletive,  dei  certificati di collaudo ovvero di regolare
esecuzione  di  lavori  concernenti le opere di cui al comma 2 spetta
alla direzione generale competente in materia.
   6.  Il  mancato  rispetto dei vincoli comporta la restituzione dei
finanziamenti concessi per la realizzazione delle opere interessate.