Art. 26.
Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della
disciplina  delle  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza
                       operanti in Lombardia».

   1.  Alla  legge  regionale  n.  1/2003  sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) al comma 9 dell'art. 7, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente:
    «Le   ASP,  nel  quadro  delle  linee  guida  regionali,  possono
partecipare  a  societa'  a  capitale  misto  pubblico  e privato o a
capitale  interamente pubblico per la gestione delle unita' d'offerta
sociali e sociosanitarie.»;
    b) dopo il comma 10 dell'art. 7 e' aggiunto il seguente:
    «10-bis. Per la trasformazione delle ASP in persone giuridiche di
diritto  privato senza scopo di lucro si osservano le disposizioni di
cui  all'art.  3  della presente legge. La trasformazione avviene nel
rispetto delle tavole di fondazione.»;
    c) dopo l'art. 7 e' inserito il seguente:
    «Art.  7-bis  (Sistema  di  classificazione  delle  ASP). - 1. La
giunta  regionale,  acquisito  il parere della competente commissione
consiliare,  classifica  le ASP per classi e categorie, sulla base di
oggettivi  parametri  quali-quantitativi  di  riferimento che tengono
conto in particolare:
    a) della tipologia della unita' d'offerta;
    b) del numero e della tipologia degli assistiti;
    c)   del  numero  dei  dipendenti  in  organico  e  con  rapporto
convenzionale;
    d) della consistenza del patrimonio;
    e) delle entrate annue ordinarie effettive.».
   2.  La  giunta  regionale,  sentito  il  parere  della  competente
commissione  consiliare, puo' costituire nuove ASP per la gestione di
unita'  d'offerta sociosanitarie di proprieta' di aziende sanitarie o
comunque   da  queste  gestite,  anche  nell'ambito  di  progetti  di
sperimentazione di nuovi modelli gestionali.
   3.   Nei  confronti  delle  nuove  ASP  si  applicano,  in  quanto
compatibili  con  la natura giuridica dell'ente, le norme di cui alla
legge regionale n. 1/2003.
   4.  Il  Presidente  ed  il  consiglio  di amministrazione sono gli
organi  delle  nuove ASP. Il consiglio di amministrazione e' composto
da cinque membri, cosi' nominati:
    a) due amministratori nominati dalla giunta regionale su proposta
dell'assessore competente per materia;
    b)  due amministratori nominati dal comune in cui l'azienda ha la
sede legale;
    c) un amministratore nominato dal consiglio di rappresentanza dei
sindaci dell'ASL nel cui ambito l'azienda ha la sede legale.
    5.  Al  personale  dipendente  all'atto  della costituzione della
nuova  ASP si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale
di  lavoro  applicato  nei  confronti  del  personale  delle  aziende
sanitarie.