Art. 26. Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia». 1. Alla legge regionale n. 1/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9 dell'art. 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le ASP, nel quadro delle linee guida regionali, possono partecipare a societa' a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione delle unita' d'offerta sociali e sociosanitarie.»; b) dopo il comma 10 dell'art. 7 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Per la trasformazione delle ASP in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si osservano le disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge. La trasformazione avviene nel rispetto delle tavole di fondazione.»; c) dopo l'art. 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Sistema di classificazione delle ASP). - 1. La giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, classifica le ASP per classi e categorie, sulla base di oggettivi parametri quali-quantitativi di riferimento che tengono conto in particolare: a) della tipologia della unita' d'offerta; b) del numero e della tipologia degli assistiti; c) del numero dei dipendenti in organico e con rapporto convenzionale; d) della consistenza del patrimonio; e) delle entrate annue ordinarie effettive.». 2. La giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, puo' costituire nuove ASP per la gestione di unita' d'offerta sociosanitarie di proprieta' di aziende sanitarie o comunque da queste gestite, anche nell'ambito di progetti di sperimentazione di nuovi modelli gestionali. 3. Nei confronti delle nuove ASP si applicano, in quanto compatibili con la natura giuridica dell'ente, le norme di cui alla legge regionale n. 1/2003. 4. Il Presidente ed il consiglio di amministrazione sono gli organi delle nuove ASP. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri, cosi' nominati: a) due amministratori nominati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia; b) due amministratori nominati dal comune in cui l'azienda ha la sede legale; c) un amministratore nominato dal consiglio di rappresentanza dei sindaci dell'ASL nel cui ambito l'azienda ha la sede legale. 5. Al personale dipendente all'atto della costituzione della nuova ASP si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nei confronti del personale delle aziende sanitarie.