Art. 27. Modifica alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali». 1. All'art. 6, comma 9 bis della legge regionale n. 31/1997 al primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «quale sede istituzionale di partecipazione degli enti locali alle attivita' regionali di programmazione sanitaria e socio-sanitaria e di raccordo tra comuni, province e Regione nella definizione ed attuazione delle relative linee programmatiche».