Art. 27.
Modifica  alla  legge  regionale  11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il
riordino  del  servizio sanitario regionale e sua integrazione con le
                   attivita' dei servizi sociali».

   1.  All'art.  6,  comma  9 bis della legge regionale n. 31/1997 al
primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole:
   «quale sede istituzionale di partecipazione degli enti locali alle
attivita'  regionali  di programmazione sanitaria e socio-sanitaria e
di  raccordo  tra  comuni,  province  e  Regione nella definizione ed
attuazione delle relative linee programmatiche».