Art. 3.
                           S o g g e t t i

   1.  Nel  quadro dei principi della presente legge e in particolare
secondo    il    principio   di   sussidiarieta',   concorrono   alla
programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unita'
di  offerta sociali e socio-sanitarie, secondo gli indirizzi definiti
dalla Regione:
    a)  i  comuni,  singoli  ed  associati, le province, le comunita'
montane  e  gli  altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali
(ASL),  le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti
di diritto pubblico;
    b)  le  persone  fisiche,  le  famiglie  e  i gruppi informali di
reciproco aiuto e solidarieta';
    c)  i  soggetti  del  terzo  settore, le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato
che operano in ambito sociale e socio-sanitario;
    d)  gli  enti  riconosciuti  delle  confessioni religiose, con le
quali  lo  Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in
ambito sociale e socio-sanitario.
   2.  E'  garantita  la  liberta'  per i soggetti di cui al comma 1,
lettere  b),  c) e d) di svolgere attivita' sociali ed assistenziali,
nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la
normativa  vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete
delle unita' di offerta sociali.