Art. 3. S o g g e t t i 1. Nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarieta', concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unita' di offerta sociali e socio-sanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunita' montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico; b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarieta'; c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e socio-sanitario; d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e socio-sanitario. 2. E' garantita la liberta' per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attivita' sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unita' di offerta sociali.