Art. 30. Norme transitorie e finali 1. Fino alla emanazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti emanati per effetto della legge regionale n. 1/1986 e della legge regionale n. 1/2000. 2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge le ASL individuano le strutture di cui all'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 31/1997, come sostituito dall'art. 9 della presente legge, e di cui all'art. 13, comma 3.