Art. 30.
                     Norme transitorie e finali

   1.  Fino  alla  emanazione  dei  provvedimenti di attuazione della
presente  legge,  conservano  efficacia  i  provvedimenti emanati per
effetto  della  legge  regionale n. 1/1986 e della legge regionale n.
1/2000.
   2.  Entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge  le  ASL  individuano le strutture di cui all'art. 11, comma 6,
della  legge  regionale n. 31/1997, come sostituito dall'art. 9 della
presente legge, e di cui all'art. 13, comma 3.