Art. 5.
                  Unita' di offerta socio-sanitarie

   1.  Le  unita'  di  offerta  socio-sanitarie  erogano  prestazioni
sanitarie  a  rilevanza  sociale  e  prestazioni  sociali a rilevanza
sanitaria e hanno il compito di:
    a)   sostenere   la   persona  e  la  famiglia,  con  particolare
riferimento    alle    problematiche   relazionali   e   genitoriali,
all'educazione  e allo sviluppo di una responsabile sessualita', alla
procreazione  consapevole,  alla  prevenzione dell'interruzione della
gravidanza;
    b)  favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di
grave fragilita' nel loro ambiente di vita;
    c)  accogliere  ed  assistere  persone  che  non  possono  essere
assistite a domicilio;
    d)  prevenire  l'uso  di  sostanze  illecite, l'abuso di sostanze
lecite,  nonche'  forme  comportamentali  di dipendenza e favorire il
reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza;
    e)  assistere  le  persone  in  condizioni  di  disagio psichico,
soprattutto se isolate dal contesto familiare;
    f)  assistere  i  malati terminali, anche al fine di attenuare il
livello di sofferenza psicofisica.
   2.   La   giunta   regionale   individua   le  unita'  di  offerta
socio-sanitarie, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 3,
comma 1, e sentito il parere della competente commissione consiliare.