Art. 5. Unita' di offerta socio-sanitarie 1. Le unita' di offerta socio-sanitarie erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e hanno il compito di: a) sostenere la persona e la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali, all'educazione e allo sviluppo di una responsabile sessualita', alla procreazione consapevole, alla prevenzione dell'interruzione della gravidanza; b) favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilita' nel loro ambiente di vita; c) accogliere ed assistere persone che non possono essere assistite a domicilio; d) prevenire l'uso di sostanze illecite, l'abuso di sostanze lecite, nonche' forme comportamentali di dipendenza e favorire il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza; e) assistere le persone in condizioni di disagio psichico, soprattutto se isolate dal contesto familiare; f) assistere i malati terminali, anche al fine di attenuare il livello di sofferenza psicofisica. 2. La giunta regionale individua le unita' di offerta socio-sanitarie, previa consultazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e sentito il parere della competente commissione consiliare.