Art. 6. Accesso alla rete 1. Accedono alla rete delle unita' d'offerta sociali e socio-sanitarie: a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti; b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale; c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorche' si trovino in situazioni tali da esigere interventi non diffenibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternita' consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore. 2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unita' d'offerta sociali le persone in condizioni di poverta' o con reddito insufficiente, nonche' le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonche' quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. 3. Accedono prioritariamente alla rete delle unita' di offerta socio-sanitarie, in considerazione delle risorse disponibili e relativamente alle prestazioni non incluse nell'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza), le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da: a) non autosufficienza dovuta all'eta' o a malattia; b) inabilita' o disabilita'; c) patologia psichiatrica stabilizzata; d) patologie terminali e croniche invalidanti; e) infezione da HIV e patologie correlate; f) dipendenza; g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternita', dell'infanzia, della minore eta'; h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche. 4. I comuni, in forma singola o associata, d'intesa con le ASL, anche in collaborazione con gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, organizzano una attivita' di segretariato sociale finalizzata alla presa in carico della persona, con lo scopo di: a) garantire e facilitare l'unitarieta' di accesso alla rete delle unita' di offerta sociali e socio-sanitarie; b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unita' di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalita' di accesso e sui relativi costi; c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuita' assistenziale; d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del comune e dell'ASL ed alle unita' di offerta, affinche' sia assi- curata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuita' assistenziale.