Art. 6.
                          Accesso alla rete

   1.   Accedono   alla   rete   delle  unita'  d'offerta  sociali  e
socio-sanitarie:
    a)  i  cittadini  italiani residenti nei comuni della Lombardia e
gli  altri  cittadini  italiani  e  di  Stati appartenenti all'Unione
europea (UE) temporaneamente presenti;
    b)  i  cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE,
in  regola  con  le  disposizioni  che  disciplinano  il  soggiorno e
residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo,
gli   stranieri   con   permesso  umanitario  ai  sensi  del  decreto
legislativo  25  luglio  1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  gli  apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che
beneficiano  di  una  forma  di  protezione personale, riconosciuta a
livello internazionale;
    c)  le  persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b),
comunque  presenti  sul  territorio  della  Lombardia,  allorche'  si
trovino  in  situazioni  tali da esigere interventi non diffenibili e
non  sia  possibile  indirizzarli  ai  corrispondenti  servizi  della
regione  o  dello  Stato  di  appartenenza.  Sono sempre garantite la
tutela  della  maternita'  consapevole e della gravidanza e la tutela
delle condizioni di salute e sociali del minore.
   2.  In  base  agli  indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri
successivamente  definiti  dai comuni, accedono prioritariamente alla
rete  delle  unita'  d'offerta  sociali  le  persone in condizioni di
poverta' o con reddito insufficiente, nonche' le persone totalmente o
parzialmente  incapaci  di provvedere a se stesse o esposte a rischio
di   emarginazione,   nonche'   quelle   sottoposte  a  provvedimenti
dell'autorita'   giudiziaria   che   rendono   necessari   interventi
assistenziali.
   3.  Accedono  prioritariamente  alla  rete delle unita' di offerta
socio-sanitarie,   in  considerazione  delle  risorse  disponibili  e
relativamente  alle  prestazioni  non  incluse  nell'allegato  1C del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001
(definizione  dei  livelli essenziali di assistenza), le persone e le
famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da:
    a) non autosufficienza dovuta all'eta' o a malattia;
    b) inabilita' o disabilita';
    c) patologia psichiatrica stabilizzata;
    d) patologie terminali e croniche invalidanti;
    e) infezione da HIV e patologie correlate;
    f) dipendenza;
    g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della
gravidanza, della maternita', dell'infanzia, della minore eta';
    h)   condizioni   personali   e   familiari  che  necessitano  di
prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche.
   4.  I  comuni,  in forma singola o associata, d'intesa con le ASL,
anche  in  collaborazione  con  gli altri soggetti di cui all'art. 3,
comma   1,   organizzano   una   attivita'  di  segretariato  sociale
finalizzata alla presa in carico della persona, con lo scopo di:
    a)  garantire  e  facilitare  l'unitarieta'  di accesso alla rete
delle unita' di offerta sociali e socio-sanitarie;
    b)  orientare il cittadino all'interno della rete delle unita' di
offerta  sociali  e  socio-sanitarie  e fornire adeguate informazioni
sulle modalita' di accesso e sui relativi costi;
    c)  assicurare  competenza  nell'ascolto  e nella valutazione dei
bisogni,  in  particolar  modo  per  le  situazioni  complesse  e che
necessitano  di  un  pronto  intervento  sociale e di una continuita'
assistenziale;
    d)  segnalare  le  situazioni  complesse ai competenti uffici del
comune  e  dell'ASL  ed  alle  unita' di offerta, affinche' sia assi-
curata   la   presa  in  carico  della  persona  secondo  criteri  di
integrazione e di continuita' assistenziale.