Art. 9. Carta dei servizi e ufficio di pubblica tutela. Modifica alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali». 1. Le unita' d'offerta sociali accreditate si dotano della carta dei servizi sociali, finalizzata ad assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e ad informare i soggetti che fruiscono della rete sulle condizioni che danno diritto all'accesso e sulle modalita' di erogazione delle prestazioni, nonche' sulle condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e sulle procedure per la loro tutela nei casi di inadempienza. 2. Le persone che accedono alla rete, ferma restando la tutela giurisdizionale, in caso di atti o comportamenti che negano o limitano la fruibilita' delle prestazioni, possono richiedere l'intervento del difensore civico del comune in cui ha sede legale l'unita' d'offerta, il quale si pronuncia entro quindici giorni dalla presentazione della segnalazione. Nel caso in cui non sia istituito il difensore civico comunale, e' competente il difensore civico regionale, il quale si pronuncia entro lo stesso termine. 3. L'art. 11 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (I diritti di partecipazione dei cittadini). - 1. Le unita' d'offerta si dotano di strutture e strumenti finalizzati alla costante verifica della qualita' delle prestazioni, al potenziamento di ogni utile iniziativa rivolta alla umanizzazione dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, al mantenimento di corrette relazioni con il pubblico e con le rappresentanze dei soggetti del terzo settore. 2. Nella carta dei servizi sono definite le modalita' per il concreto esercizio dei diritti dei cittadini, nonche' l'indicazione dei criteri per l'accesso alle prestazioni, le modalita' di erogazione delle stesse e le modalita' di valutazione da parte degli utenti o delle associazioni che li rappresentano. 3. Le aziende sanitarie sono tenute ad istituire un ufficio di pubblica tutela (UPT) retto da persona qualificata, non dipendente dal servizio sanitario, e un ufficio di relazioni con il pubblico affidato a personale dipendente. Le ASL, le aziende ospedaliere ed i soggetti accreditati sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni della legge regionale 16 settembre 1988, n. 48 (norme perla salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali) e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La funzione del responsabile dell'UPT ha, sotto ogni profilo, natura di servizio onorario. Il direttore generale delle aziende pubbliche provvede alla regolamentazione dell'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e garantisce le condizioni per l'esercizio indipendente dell'UPT. 4. L'UPT verifica, anche d'ufficio, che l'accesso alle prestazioni rese dalle unita' d'offerta avvenga nel rispetto dei diritti degli utenti e alle condizioni previste nella carta dei servizi. 5. E' costituita, nell'ambito delle direzioni generali sanita' e famiglia e solidarieta' sociale della Regione, una struttura organizzativa di pubblica tutela aperta al pubblico con il compito di verificare che le aziende assicurino il libero accesso alle prestazioni da parte dei cittadini. 6. L'ASL, nell'ambito della propria organizzazione, in accordo con la conferenza dei sindaci, individua una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonche' dell'amministrazione di sostegno. 7. La giunta regionale approva le linee guida relative alla organizzazione ed al funzionamento degli UPT, prevedendo forme di coordinamento tra questi e gli uffici dei difensori civici degli enti locali e della Regione.».