Art. 9.
Carta  dei  servizi e ufficio di pubblica tutela. Modifica alla legge
regionale  11  luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio
sanitario  regionale  e sua integrazione con le attivita' dei servizi
                              sociali».

   1.  Le  unita' d'offerta sociali accreditate si dotano della carta
dei   servizi  sociali,  finalizzata  ad  assicurare  la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa e ad informare i soggetti che fruiscono
della  rete  sulle  condizioni  che danno diritto all'accesso e sulle
modalita'  di  erogazione delle prestazioni, nonche' sulle condizioni
per  facilitarne  le  valutazioni  da  parte  degli  utenti  e  sulle
procedure per la loro tutela nei casi di inadempienza.
   2.  Le  persone  che  accedono alla rete, ferma restando la tutela
giurisdizionale,  in  caso  di  atti  o  comportamenti  che  negano o
limitano   la   fruibilita'  delle  prestazioni,  possono  richiedere
l'intervento  del  difensore  civico del comune in cui ha sede legale
l'unita' d'offerta, il quale si pronuncia entro quindici giorni dalla
presentazione  della  segnalazione. Nel caso in cui non sia istituito
il  difensore  civico  comunale,  e'  competente  il difensore civico
regionale, il quale si pronuncia entro lo stesso termine.
   3.  L'art.  11  della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme
per  il  riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione
con le attivita' dei servizi sociali) e' sostituito dal seguente:
   «Art.  11  (I  diritti  di  partecipazione dei cittadini). - 1. Le
unita'  d'offerta si dotano di strutture e strumenti finalizzati alla
costante  verifica della qualita' delle prestazioni, al potenziamento
di  ogni  utile iniziativa rivolta alla umanizzazione dell'assistenza
sanitaria  e  socio-sanitaria,  al mantenimento di corrette relazioni
con  il  pubblico  e  con  le  rappresentanze  dei soggetti del terzo
settore.
   2.  Nella  carta  dei  servizi  sono  definite le modalita' per il
concreto  esercizio  dei diritti dei cittadini, nonche' l'indicazione
dei   criteri   per  l'accesso  alle  prestazioni,  le  modalita'  di
erogazione  delle stesse e le modalita' di valutazione da parte degli
utenti o delle associazioni che li rappresentano.
   3.  Le  aziende  sanitarie  sono tenute ad istituire un ufficio di
pubblica  tutela  (UPT)  retto da persona qualificata, non dipendente
dal  servizio  sanitario,  e  un ufficio di relazioni con il pubblico
affidato  a personale dipendente. Le ASL, le aziende ospedaliere ed i
soggetti accreditati sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni
della   legge  regionale  16  settembre  1988,  n.  48  (norme  perla
salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale
e  istituzione  dell'ufficio  di  pubblica  tutela  degli  utenti dei
servizi  sanitari e socio-assistenziali) e della legge 7 agosto 1990,
n.  241  (nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi). La funzione del
responsabile  dell'UPT  ha,  sotto  ogni  profilo, natura di servizio
onorario. Il direttore generale delle aziende pubbliche provvede alla
regolamentazione  dell'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico  e  garantisce  le  condizioni  per l'esercizio indipendente
dell'UPT.
   4. L'UPT verifica, anche d'ufficio, che l'accesso alle prestazioni
rese  dalle  unita'  d'offerta avvenga nel rispetto dei diritti degli
utenti e alle condizioni previste nella carta dei servizi.
   5.  E'  costituita, nell'ambito delle direzioni generali sanita' e
famiglia   e   solidarieta'  sociale  della  Regione,  una  struttura
organizzativa di pubblica tutela aperta al pubblico con il compito di
verificare   che   le  aziende  assicurino  il  libero  accesso  alle
prestazioni da parte dei cittadini.
   6. L'ASL, nell'ambito della propria organizzazione, in accordo con
la  conferenza  dei  sindaci,  individua  una struttura finalizzata a
promuovere  o  favorire  i  procedimenti  per il riconoscimento degli
strumenti    di    tutela    delle    persone    incapaci,    nonche'
dell'amministrazione di sostegno.
   7.  La  giunta  regionale  approva  le  linee  guida relative alla
organizzazione  ed  al  funzionamento  degli UPT, prevedendo forme di
coordinamento tra questi e gli uffici dei difensori civici degli enti
locali e della Regione.».