Art. 2.
                          R e q u i s i t i

   1.  Le  procedure  concorsuali di cui all'art. 1 sono riservate al
personale  di  seguito  indicato,  che  sia in possesso dei requisiti
previsti  dalla normativa vigente per l'accesso al servizio sanitario
nazionale:
   a)  personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sia  in  servizio a tempo determinato presso
un'azienda  o  un  ente  del  SSR e abbia maturato, alla stessa data,
un'anzianita' di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi,
purche' il servizio sia stato prestato successivamente al 31 dicembre
2001;
   b) personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla
data di entrata in vigore della presente legge presso un'azienda o un
ente  del  SSR,  che  consegua il requisito di cui alla lettera a) in
virtu'   di  contratti  stipulati  anteriormente  alla  data  del  29
settembre 2006, anche se prorogati dopo tale data, purche' la proroga
sia intervenuta entro il 23 aprile 2007;
   c)  personale non dirigenziale che abbia prestato servizio a tempo
determinato  presso un'azienda o un ente del SSR per almeno tre anni,
anche non continuativi, successivamente al 31 dicembre 2001.
   2. L'anzianita' di servizio di cui al comma 1:
   a) deve essere maturata presso aziende ed enti del SSR;
   b)  si  considera  maturata,  ai  fini dell'ammissione al concorso
riservato, anche se il servizio e' prestato a tempo parziale;
   c) puo' essere maturata anche in piu' profili.
   3.  L'anzianita'  di  servizio  di cui al comma 1, pur costituendo
requisito  di  ammissione  al  concorso  riservato,  e' valutata come
titolo  nell'ambito  del  concorso  medesimo. A tal fine i periodi di
servizio  a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario
di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.