Art. 2. R e q u i s i t i 1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 1 sono riservate al personale di seguito indicato, che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al servizio sanitario nazionale: a) personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio a tempo determinato presso un'azienda o un ente del SSR e abbia maturato, alla stessa data, un'anzianita' di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, purche' il servizio sia stato prestato successivamente al 31 dicembre 2001; b) personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge presso un'azienda o un ente del SSR, che consegua il requisito di cui alla lettera a) in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, anche se prorogati dopo tale data, purche' la proroga sia intervenuta entro il 23 aprile 2007; c) personale non dirigenziale che abbia prestato servizio a tempo determinato presso un'azienda o un ente del SSR per almeno tre anni, anche non continuativi, successivamente al 31 dicembre 2001. 2. L'anzianita' di servizio di cui al comma 1: a) deve essere maturata presso aziende ed enti del SSR; b) si considera maturata, ai fini dell'ammissione al concorso riservato, anche se il servizio e' prestato a tempo parziale; c) puo' essere maturata anche in piu' profili. 3. L'anzianita' di servizio di cui al comma 1, pur costituendo requisito di ammissione al concorso riservato, e' valutata come titolo nell'ambito del concorso medesimo. A tal fine i periodi di servizio a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.