Art. 3. Limiti alla partecipazione alle procedure concorsuali 1. Il personale di cui all'art. 2 puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale riservata ed e' ammesso al concorso riservato a condizione che non risulti inquadrato a tempo indeterminato in un'altra pubblica amministrazione nello stesso profilo messo a concorso. 2. Il personale di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), puo' partecipare al concorso riservato nell'azienda o ente in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per il profilo posseduto alla stessa data, purche' in tale profilo sia stata maturata un'anzianita' di almeno un anno, o per quello in cui ha maturato la maggiore anzianita' di servizio. 3. Il personale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), puo' partecipare al concorso riservato nell'azienda o ente in cui ha maturato i tre anni di anzianita' o, in caso di servizio prestato presso piu' amministrazioni, nell'ultima azienda o ente in cui ha prestato servizio. In ogni caso il personale suddetto puo' partecipare al concorso riservato per il profilo da ultimo posseduto, purche' in tale profilo sia stata maturata un'anzianita' di almeno un anno, o per quello in cui ha maturato la maggiore anzianita' di servizio.