Art. 3.
        Limiti alla partecipazione alle procedure concorsuali

   1.  Il  personale  di  cui all'art. 2 puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale riservata ed e' ammesso al concorso riservato a
condizione  che  non  risulti  inquadrato  a  tempo  indeterminato in
un'altra  pubblica  amministrazione  nello  stesso  profilo  messo  a
concorso.
   2.  Il personale di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), puo'
partecipare  al  concorso riservato nell'azienda o ente in cui presta
servizio  alla data di entrata in vigore della presente legge, per il
profilo posseduto alla stessa data, purche' in tale profilo sia stata
maturata  un'anzianita'  di  almeno  un  anno, o per quello in cui ha
maturato la maggiore anzianita' di servizio.
   3.  Il  personale  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera c), puo'
partecipare  al  concorso  riservato  nell'azienda  o  ente in cui ha
maturato  i  tre  anni  di anzianita' o, in caso di servizio prestato
presso  piu'  amministrazioni,  nell'ultima  azienda o ente in cui ha
prestato   servizio.   In   ogni  caso  il  personale  suddetto  puo'
partecipare al concorso riservato per il profilo da ultimo posseduto,
purche' in tale profilo sia stata maturata un'anzianita' di almeno un
anno,  o  per  quello  in  cui  ha maturato la maggiore anzianita' di
servizio.