Art. 4.
                      Disposizioni procedurali

   1.  Per  quanto  non  previsto dalla presente legge alle procedure
concorsuali  di  cui  all'art.  1 si applicano le disposizioni per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato contenute nel decreto
del  Presidente  della  Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento
recante  disciplina  concorsuale  del  personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale).
   2.  Le  graduatorie  conseguenti  all'espletamento delle procedure
concorsuali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura
dei  posti indicati nei rispettivi bandi e cessano di avere efficacia
una volta esaurita la copertura dei posti stessi.
   3.   Nello  scorrimento  delle  graduatorie  viene  attribuita  la
precedenza ai soggetti che hanno gia' maturato i tre anni di servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   4.  Il  personale  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per il
quale  la  partecipazione  al  concorso  e' consentita anche prima di
avere maturato i tre anni di anzianita', puo' essere immesso in ruolo
solo  dopo  aver  prestato  effettivamente  il  triennio  di servizio
previsto, purche' vi sia disponibilita' del posto.
   5.  Sono esonerati dalla partecipazione alla procedura concorsuale
e  hanno la precedenza per l'immissione in ruolo, nell'azienda o ente
in  cui  avrebbero  titolo  a partecipare alla medesima, coloro per i
quali sussistano tutte le seguenti condizioni:
   a) possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lettere a)
e c);
   b)  collocamento,  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  in  graduatoria  valida di concorso pubblico, di un'azienda o
ente  del  SSR,  per  assunzioni  a tempo indeterminato relativa allo
stesso   profilo  per  il  quale  potrebbero  sostenere  il  concorso
riservato;
   c) presentazione della domanda ai fini di cui al presente comma.
   6.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5  si applicano anche al
personale  in  possesso  dei  requisiti indicati all'art. 2, comma 1,
lettera  b),  fermo restando quanto previsto al comma 4 relativamente
all'immissione  in  ruolo.  In tal caso la precedenza opera solo alla
maturazione  dei  tre anni di anzianita' ed esclusivamente rispetto a
coloro  che, collocati nella graduatoria del concorso riservato, sono
in  possesso  dei  medesimi  requisiti  di  cui  all'art. 2, comma 1,
lettera b).
   7.  Le  aziende  e  gli enti del SSR, nelle more della conclusione
delle  procedure  concorsuali,  possono  continuare  ad avvalersi, in
deroga  alle norme vigenti sulla proroga e sulla durata dei contratti
a  tempo  determinato  e  nei limiti delle effettive ed indifferibili
necessita', dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  che  siano  in  possesso dei requisiti per la
partecipazione alle procedure medesime.