Art. 4. Disposizioni procedurali 1. Per quanto non previsto dalla presente legge alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni per il reclutamento di personale a tempo indeterminato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). 2. Le graduatorie conseguenti all'espletamento delle procedure concorsuali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nei rispettivi bandi e cessano di avere efficacia una volta esaurita la copertura dei posti stessi. 3. Nello scorrimento delle graduatorie viene attribuita la precedenza ai soggetti che hanno gia' maturato i tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il personale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per il quale la partecipazione al concorso e' consentita anche prima di avere maturato i tre anni di anzianita', puo' essere immesso in ruolo solo dopo aver prestato effettivamente il triennio di servizio previsto, purche' vi sia disponibilita' del posto. 5. Sono esonerati dalla partecipazione alla procedura concorsuale e hanno la precedenza per l'immissione in ruolo, nell'azienda o ente in cui avrebbero titolo a partecipare alla medesima, coloro per i quali sussistano tutte le seguenti condizioni: a) possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lettere a) e c); b) collocamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria valida di concorso pubblico, di un'azienda o ente del SSR, per assunzioni a tempo indeterminato relativa allo stesso profilo per il quale potrebbero sostenere il concorso riservato; c) presentazione della domanda ai fini di cui al presente comma. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto al comma 4 relativamente all'immissione in ruolo. In tal caso la precedenza opera solo alla maturazione dei tre anni di anzianita' ed esclusivamente rispetto a coloro che, collocati nella graduatoria del concorso riservato, sono in possesso dei medesimi requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 7. Le aziende e gli enti del SSR, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, possono continuare ad avvalersi, in deroga alle norme vigenti sulla proroga e sulla durata dei contratti a tempo determinato e nei limiti delle effettive ed indifferibili necessita', dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure medesime.