Art. 5. Assunzioni a tempo determinato 1. Nel triennio 2008-2010 le aziende e gli enti del SSR provvedono alla copertura dei posti di lavoro dipendente a tempo determinato, relativi a profili non dirigenziali, derivanti dalla trasformazione di posizioni di lavoro gia' coperte, alla data del 23 aprile 2007, con collaborazioni coordinate e continuative o con incarichi libero professionali. 2. La copertura dei posti di cui al comma 1 avviene mediante procedure selettive riservate ai soggetti presenti nell'azienda o ente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i quali l'azienda o ente stesso abbia intrattenuto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa od altri rapporti libero professionali per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. 3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare ad una sola procedura selettiva riservata e sono ammessi alla selezione a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al servizio sanitario nazionale; b) abbiano svolto il predetto anno di attivita' successivamente al 31 dicembre 2001; c) abbiano prestato, in tale anno, attivita' lavorativa corrispondente a quella del profilo messo a selezione. 4. Le procedure selettive riservate si svolgono con le modalita' previste dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato.