Art. 5.
                   Assunzioni a tempo determinato

   1. Nel triennio 2008-2010 le aziende e gli enti del SSR provvedono
alla  copertura  dei  posti di lavoro dipendente a tempo determinato,
relativi  a  profili non dirigenziali, derivanti dalla trasformazione
di  posizioni  di  lavoro gia' coperte, alla data del 23 aprile 2007,
con  collaborazioni  coordinate e continuative o con incarichi libero
professionali.
   2.  La  copertura  dei  posti  di  cui al comma 1 avviene mediante
procedure  selettive  riservate  ai  soggetti presenti nell'azienda o
ente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i quali
l'azienda o ente stesso abbia intrattenuto rapporti di collaborazione
coordinata  e continuativa od altri rapporti libero professionali per
la  durata  complessiva  di almeno un anno raggiunta alla data del 29
settembre 2006.
   3.  I  soggetti  di cui al comma 2 possono partecipare ad una sola
procedura  selettiva  riservata  e  sono  ammessi  alla  selezione  a
condizione che:
   a)  siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla normativa
vigente per l'accesso al servizio sanitario nazionale;
   b) abbiano svolto il predetto anno di attivita' successivamente al
31 dicembre 2001;
   c)   abbiano   prestato,   in   tale  anno,  attivita'  lavorativa
corrispondente a quella del profilo messo a selezione.
   4.  Le  procedure selettive riservate si svolgono con le modalita'
previste   dalla   normativa   vigente  per  le  assunzioni  a  tempo
determinato.