Art. 2. Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 88/1998 1. Dopo il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 88/1998 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Gli impianti realizzati sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, fanno parte del servizio idrico integrato e appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 21 febbraio 2008 Il Vicepresidente: Gelli La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 2008.