Art. 2.
       Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 88/1998

   1.  Dopo  il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 88/1998
e' inserito il seguente comma:
   «4-bis.  Gli  impianti realizzati sulle isole per la produzione di
acqua  ad uso potabile, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4,  fanno  parte  del  servizio  idrico  integrato  e appartengono al
demanio  del comune territorialmente competente, che li conferisce in
uso  e  gestione  al  gestore  del  servizio  idrico integrato per la
fornitura  di  acqua  ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri
conseguenti.».
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
Firenze, 21 febbraio 2008
                      Il Vicepresidente: Gelli
La presente  legge  e'  stata approvata dal Consiglio regionale nella
   seduta del 12 febbraio 2008.