AVVERTENZA
   Si  pubblica di seguito il testo della legge regionale 1° dicembre
1998,  n.  88  (Attribuzione  agli  enti locali e disciplina generale
delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica
e    pianificazione   territoriale,   protezione   della   natura   e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti,  risorse  idriche  e  difesa  del  suolo,  energia e risorse
geotermiche,  opere  pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla
Regione  dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112), pubblicata
nel Bollettino ufficiale 10 dicembre 1998, n. 42, coordinato con:
    legge  regionale  20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di
attivita'   a   rischio   di  incidenti  rilevanti),  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale 30 marzo 2000, n. 13;
    legge  regionale  22 marzo 2000, n. 40 (Modifiche ed integrazioni
alla   legge   regionale   1°   dicembre  1998,  n.  88,  concernente
«Attribuzione  agli  enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative   e   dei   compiti   in   materia  di  urbanistica  e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei rifiuti,
risorse  idriche  e  difesa del suolo, energia e risorse geotermiche,
opere  pubbliche,  viabilita'  e trasporti conferite alla Regione dal
decreto   legislativo   31  marzo  1998,  n.  112»),  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale 31 marzo 2000, n. 14;
    legge  regionale  16  gennaio  2001,  n.  1 (Modifiche alla legge
regionale  6 febbraio 1998, n. 9 concernente l'attuazione del decreto
legislativo  4  giugno 1997, n. 143 e alle leggi regionali 3 novembre
1998,  n.  77,  26  novembre 1998, n. 85, 1° dicembre 1998, n. 87, 1°
dicembre  1998,  n.  88,  e  11  dicembre  1998,  n.  91, concernenti
l'attuazione  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, in
materia  di  conferimento  di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato  alle  regioni  ed agli enti locali), pubblicata nel Bollettino
ufficiale 24 gennaio 2001, n. 3;
    legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di
riordino  territoriale e di incentivazione delle forme associative di
comuni), pubblicata nel Bollettino ufficiale 27 agosto 2001, n. 27;
    legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari
nominati  dalla  Regione),  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  7
novembre 2001, n. 37;
    legge  regionale  21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di
acque  reflue  e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre
1998,  n.  88), pubblicata nel Bollettino ufficiale 31 dicembre 2001,
n. 43;
    legge  regionale 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni in materia di
tutela  della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica
alla  legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 «Attribuzione agli enti
locali  e  disciplina  generale  delle  funzioni amministrative e dei
compiti  in  materia  di  urbanistica  e pianificazione territoriale,
protezione  della  natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo,  energia  e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e
trasporti  conferite  alla  Regione  dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112»), pubblicata nel Bollettino ufficiale 9 aprile 2003, n.
17;
    legge  regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema
regionale   della  protezione  civile  e  disciplina  della  relativa
attivita), pubblicata nel Bollettino ufficiale 2 gennaio 2004, n. 1;
    legge  regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia
di energia), pubblicata nel Bollettino ufficiale 7 marzo 2005, n. 19;
    legge  regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle
acque  dall'inquinamento),  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  7
giugno 2006, n. 17;
    legge  regionale  28  novembre  2006,  n.  60 (Reviviscenza della
lettera  b),  comma 2, dell'art. 20 della legge regionale 1° dicembre
1998  «Attribuzione  agli  enti  locali  e  disciplina generale delle
funzioni  amministrative  e  dei  compiti in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei rifiuti,
risorse  idriche  e  difesa del suolo, energia e risorse geotermiche,
opere  pubbliche,  viabilita'  e trasporti conferite alla Regione dal
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112». Modifica alla legge
regionale  n.  31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento»),  pubblicata  nel Bollettino ufficiale 6 dicembre
2006, n. 36;
    legge  regionale  21  febbraio  2008, n. 11 (Modifiche alla legge
regionale  1°  dicembre 1998, n. 88, «Attribuzione agli enti locali e
disciplina  generale  delle  funzioni amministrative e dei compiti in
materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale, protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e
risorse   geotermiche,   opere   pubbliche,  viabilita'  e  trasporti
conferite  alla  Regione  dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n.
112»), sopra riportata.
   Il  testo  coordinato qui pubblicato e' stato redatto a cura degli
uffici  del  consiglio  regionale,  ai sensi dell'art. 10 della legge
regionale  n. 23 aprile 2007, n. 23 (nuovo ordinamento del Bollettino
ufficiale  della  Regione  Toscana e norme per la pubblicazione degli
atti.   Modifiche   alla  legge  regionale  20  gennaio  1995,  n.  9
«Disposizioni  in materia di procedimento amministrativo e di accesso
agli atti»), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati
il  valore  e  l'efficacia  degli atti legislativi qui richiamati. Le
modifiche  sono  stampate  con  caratteri corsivi e con le note ne e'
specificata  la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note
sono aggiornati al 22 febbraio 2008.
   Testo  coordinato  della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 -
Attribuzione  agli  enti  locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative   e   dei   compiti   in   materia  di  urbanistica  e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei rifiuti,
risorse  idriche  e  difesa del suolo, energia e risorse geotermiche,
opere  pubbliche,  viabilita'  e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
                               Capo I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
   1.  La  presente  legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della
legge  15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica  amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e
nel  rispetto  dei  principi di cui al comma 3 dello stesso articolo,
definisce  l'attribuzione  agli enti locali e la disciplina generale,
ivi   compresa   l'individuazione  delle  competenze  riservate  alla
Regione,  delle  funzioni  amministrative e dei compiti in materia di
urbanistica  e pianificazione territoriale, protezione della natura e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti,  risorse  idriche  e  difesa  del  suolo,  energia,  risorse
geotermiche,  opere  pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla
Regione  dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, recante
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59).
   2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano
delle  autonomie  regionali  definito dalla legge regionale 19 luglio
1995,   n.   77   (Sistema   delle   autonomie   in  Toscana:  poteri
amministrativi e norme generali di funzionamento), secondo i principi
di  cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali).
                               Art. 2.
            Forme di raccordo e processi di concertazione
   1.  La  Regione promuove forme di concertazione permanente con gli
enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di
efficacia  nell'esercizio  delle rispettive funzioni nel rispetto dei
principi  di  sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione. In tale
sede  sono  definiti  i  livelli e le modalita' ottimali di esercizio
delle  funzioni  degli  enti  locali  relative  a settori organici di
materie  affini  o  complementari  e  sono  valutati  i risultati dei
processi  di  decentramento  di  cui alla presente legge e alle altre
normative in attuazione della legge n. 59/1997.
   2.  La  concertazione di cui al comma precedente e' attuata tra la
Giunta  regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni
regionali  delle province, dei comuni e delle comunita' montane della
Toscana da queste formalmente costituite.
   3.  Quando  il  procedimento  di concertazione abbia ad oggetto la
definizione  di  (20)  modalita'  di  esercizio di funzioni conferite
dalla  Regione,  il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni,
trascorsi  i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche
in assenza dell'intesa.
   4.  Sono  fatte  salve le competenze del Consiglio regionale delle
autonomie  locali  di  cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22
(Istituzione del Consiglio delle autonomie locali).
                               Art. 3.
                   Funzioni riservate alla Regione
   1.  Nelle  materie di cui alla presente legge, sono riservate alla
Regione,   ferme   restando   le   generali  potesta'  normative,  di
programmazione,  di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti
concernenti:
    a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche
comunitarie e nazionali di settore;
    b)  gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre
Regioni  nonche',  per  quanto  di  competenza,  i  rapporti  con  le
istituzioni comunitarie;
    c)  l'attuazione  di  specifici progetti e programmi di interesse
regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente;
    d) il coordinamento dei sistemi informativi;
    e)  la  cura  di  specifici  interessi di carattere unitario e le
altre  attribuzioni  specificamente  previste  dalla presente legge e
dalle altre normative attuative della medesima.
   1-bis.   (4)  Nelle  materie  oggetto  della  presente  legge,  il
consiglio  regionale  esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed
alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto
dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla
giunta  regionale;  sono  fatte  salve  in  ogni  caso le funzioni di
gestione  di  competenza  dei  dirigenti delle strutture regionali ai
sensi  della  legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della
legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).
                             Art. 4. (5)
                 Funzioni conferite agli enti locali
   1.  Nelle  materie  di  cui  alla presente legge tutte le funzioni
amministrative  ed  i  compiti  non  riservati  alla Regione ai sensi
dell'art. 3 sono conferiti alle province ed ai comuni, secondo quanto
stabilito dai successivi articoli.
   2.  Ogni  funzione  amministrativa  eventualmente  non individuata
dalla  presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell'art.
3,  e'  attribuita  alle  province.  In  nessun  caso  le norme della
presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di
riattribuire alla Regione funzioni e compiti gia' delegati o comunque
conferiti  agli  enti  locali  dalla normativa regionale vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
                               Art. 5.
               Esercizio associato delle funzioni (21)
   1.  (22)  Al  fine  di favorire l'esercizio associato da parte dei
comuni  delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  112  del 1998, il Consiglio
regionale  approva  il  programma  di  riordino  territoriale  di cui
all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante  il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti
locali.
   2. (23) Abrogato.
   3. (5) Abrogato.
   4.  Fino  alla costituzione della Citta' Metropolitana di Firenze,
la  provincia  di Firenze, i comuni e gli altri enti locali dell'area
metropolitana  fiorentina  definiscono,  nell'ambito della Conferenza
metropolitana    (Co.Met.),   le   modalita'   di   coordinamento   o
d'integrazione  dell'esercizio  delle  rispettive  funzioni  per  cui
l'area  metropolitana  costituisce  riferimento  necessario o livello
ottimale  di  esercizio.  Il  relativo procedimento e' promosso dalla
provincia  di  Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
                               Art. 6.
                         Poteri sostitutivi
   1.  In  caso  di  accertata  inadempienza  degli  enti  competenti
nell'esercizio   delle   funzioni   conferite  dalla  Regione  ovvero
direttamente  attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1,
della  Costituzione,  la  Regione  si  sostituisce agli enti medesimi
qualora tale inadempienza:
    a)  consista  nella  mancata adozione di atti di programmazione e
pianificazione,  previsti  dalla  legge o da atti di programmazione e
pianificazione statali o regionali;
    b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio
finanziario a carico della Regione;
    c)   consista   nella   mancata  adozione  di  altri  atti  e  la
legislazione    statale   o   regionale   attribuisca   espressamente
l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  alla  Regione o ai suoi organi
istituzionali.
   2.  Ai  fini  dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente
della  Giunta  regionale,  (24) preso atto dell'inadempienza, diffida
l'ente  a  provvedere  entro  un  congruo periodo di tempo. Trascorso
inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lettera
a),  la  Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente; negli
altri  casi,  il Presidente nomina un commissario con le procedure di
cui  alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla
Regione.
   3.  I  poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data
di  entrata  in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato
regionale  di controllo, su segnalazione della Giunta regionale, sono
esercitati dalla Regione, con le modalita' di cui al comma 2.
   4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in
materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione
vigente.
                               Art. 7.
                     Attribuzione delle risorse
   1.   Successivamente   all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui
all'art.  7  della  legge  n.  59/1997,  che  individuano i beni e le
risorse  statali  ivi compreso il personale oggetto di trasferimento,
la  Regione,  entro  i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato,
attribuisce  agli  enti locali i beni e le risorse idonei a garantire
la  congrua  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'esercizio delle
funzioni conferite dalla Regione.
   2.  La  decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle
funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi
enti delle risorse di cui al comma 1.
                               Art. 8.
                       Ambito di applicazione
   1.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 2, 5 e 6, si applicano
nelle  materie  oggetto  della  presente  legge  anche in ordine alle
funzioni  conferite  dalla  Regione  non in attuazione della legge n.
59/1997.
                               Capo II
              Urbanistica e pianificazione territoriale
                               Art. 9.
                 Disciplina generale delle funzioni
   1.  Nella  materia  «Urbanistica e pianificazione territoriale» di
cui agli articoli 53 e seguenti del decreto e' riservata alla Regione
l'individuazione delle zone sismiche.
   2.  Le  altre funzioni e compiti della Regione e degli enti locali
in   materia   di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale  sono
disciplinati  dalla  legge regionale 16 gennaio l995, n. 5 (Norme per
il governo del territorio), come modificata dalla presente legge.
                              Art. 10.
   Modiche all'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
   Omissis  (il  testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto
della rubrica).
                              Art. 11.
   Modiche all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
   Omissis  (il  testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto
della rubrica).
                              Art. 12.
   Modiche all'art. 17 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
   Omissis  (il  testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto
della rubrica).
                              Art. 13.
   Modiche all'art. 30 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
   Omissis  (il  testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto
della rubrica).
                              Art. 14.
   Modiche all'art. 36 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
   Omissis  (il  testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto
della rubrica).
                              Art. 15.
   Modiche all'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
   Omissis  (il  testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto
della rubrica).
                              Art. 16.
   Modiche all'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
   Omissis  (il  testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto
della rubrica).
                              Capo III
               Protezione della natura e dell'ambiente
               tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
                              Art. 17.
   Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze
   1.  Nella  materia  «protezione  della fauna e della flora» di cui
agli articoli 68 e seguenti del decreto sono riservati alla Regione i
compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere.
   2.  Sono  attribuite alle province tutte le funzioni non riservate
alla   Regione   e   in   particolare   le  funzioni  in  materia  di
commercializzazione  e  detenzione di fauna selvatica, nonche' quelle
gia'  esercitate  dal  Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei
parchi  regionali  dette  funzioni  sono esercitate dagli enti parco.
Sono  fatte  salve  le  disposizioni della legge regionale 6 febbraio
1998,  n.  9 (Attribuzione delle funzioni amministrative i in materia
di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo,
alimentazione,  conferite  dalla  Regione  dal  decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143).
                            Art. 18. (1)
  Attivita' a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze
   Abrogato
                              Art. 19.
 Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione
   1. In ordine alle «aree ad elevato rischio di crisi ambientale» di
cui  all'art.  74  del  decreto e' riservato alla Regione l'esercizio
delle relative funzioni.
                            Art. 20. (7)
           Inquinamento delle acque. Riparto di competenze
   1.  Nella  materia «inquinamento delle acque» di cui agli articoli
79 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
    a)  la  tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e
successive modificazioni e integrazioni;
    b)  (25)  i  programmi di monitoraggio sullo stato della qualita'
delle   acque   superficiali   e   sotterranee,   anche  a  specifica
destinazione  e  di  rilevamento  delle  caratteristiche  dei  bacini
idrografici,  come  definiti  ai  sensi  degli articoli 118 e 120 del
decreto legislativo;
    c)   l'autorizzazione   alla  deroga,  relativamente  ai  criteri
generali,  per l'idoneita' alla balneazione nelle acque costiere come
definita  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;
    d)  l'esercizio  del potere di deroga di cui all'art. 9, comma 1,
lettera  c)  e  dei  poteri  sostitutivi  di cui all'art. 9, comma 1,
lettera  b)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236 in materia di acque destinate al consumo umano.
   2.  (27)  Sono  attribuite  alle province le autorizzazioni di cui
all'art.  35  del decereto legislativo n. 152/99 e successive modiche
relative alle seguenti attivita':
    a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o
in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali:
     1)  materiali  di  escavo  di  fondali marini, o salmastri, o di
terreni litoranei emersi;
     2)  inerti,  materiali  geologici inorganici e manufatti al solo
fine  di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' ambientale
e l'innocuita';
    b)  (26)  immersione  in  casse  di colmata, vasche di raccolta o
comunque  di  strutture  di contenimento poste in ambito costiero dei
materiali di cui alla lettera a);
    c) interventi di ripascimento della fascia costiera;
    d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di
cavi e condotte non avente carattere internazionale.
   2-bis.  (28) Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere b) e c),
sono  rilasciate  nel  rispetto  dei criteri e della procedura di cui
all'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in campo
ambientale).
   2-ter. (29) Qualora l'attivita' di posa in mare di cavi e condotte
e  l'eventuale  relativa  movimentazione  dei  fondali  marini  abbia
carattere  interprovinciale,  le  autorizzazioni relative al comma 2,
lettera  d),  sono rilasciate dalla provincia ove l'attivita' di posa
in  opera  e  relativa  movimentazione  dei  fondali  marini abbia il
percorso prevalente.
   2-quater  (31)  Sono  attribuite  alle province le funzioni di cui
all'art.  114,  comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme   in   materia  ambientale),  come  disciplinate  dal  decreto
ministeriale 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di
gestione  degli  invasi  ai  sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto
legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  nel  rispetto  degli obiettivi di qualita' fissati dal
medesimo decreto legislativo).
   2-quinquies. (32) Sono attribuite alle province le funzioni di cui
all'art.   4   del  decreto  ministeriale  30  giugno  2004,  che  le
esercitano,  ove  necessario,  in  forma  coordinata.  La  Regione si
riserva  la  funzione di coordinamento amministrativo nel caso in cui
le  operazioni  riguardino  piu'  regioni,  previa  istruttoria della
provincia territorialmente competente.
   2-sexies.  (33) La Giunta regionale approva, ai sensi dell'art. 1,
comma  2,  del  decreto  ministeriale  30  giugno  2004,  con propria
deliberazione, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti
al  decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363
(Approvazione  del  regolamento  per la compilazione dei progetti, la
costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri
che  tengano  conto,  oltre  che  degli usi e delle dimensioni, della
eventuale  relazione  con  le  aree  soggette  a tutela e dei siti di
importanza   regionale,   nonche'   criteri   per  le  modalita'  del
coordinamento amministrativo di cui al comma 2-quinquies.
   3.  Sono  altresi'  attribuite alle province tutte le funzioni non
riservate alla Regione o attribuite ai comuni ed in particolare:
    a) il monitoraggio della qualita' delle acque interne e costiere;
    b)   il   monitoraggio   sulla  produzione,  sull'impiego,  sulla
diffusione,  sulla  persistenza  nell'ambiente  e  sull'effetto sulla
salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei preparati per
lavare.
                              Art. 21.
           Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze
   1.  Nella  materia «inquinamento atmosferico» di cui agli articoli
82  e seguenti del decreto e' riservata alla Regione l'individuazione
di  aree  nelle  quali  le  emissioni  o  la  qualita' dell'aria sono
soggette   a   limiti   o   valori   piu'  restrittivi  in  relazione
all'attuazione di piani regionali di risanamento.
   2.  Sono  attribuite alle province tutte le funzioni non riservate
alla Regione e in particolare:
    a)  al  rilascio  dell'abilitazione  alla  conduzione di impianti
termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
    b)  la  tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di
emissione.
                               Capo IV
                         V i a b i l i t a'
                              Art. 22.
                       Funzioni della Regione
   1.  Nella  materia  «viabilita» di cui agli articoli 97 e seguenti
del decreto sono riservate alla Regione:
    a)   (8)   la  programmazione  pluriennale  degli  interventi  da
realizzarsi  nel  territorio  regionale,  sentite  le  province,  ivi
compresi  i preliminari studi di fattibilita' relativi alle strade ed
autostrade regionali;
    b)  il coordinamento delle funzioni, attribuite alle province, di
progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali;
    c) (9) la verifica dei progetti delle strade regionali secondo le
modalita' indicate al comma 4;
    d)  la  determinazione  dei  criteri relativi alla fissazione dei
canoni  per  le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonche'
per  l'esposizione di pubblicita' lungo o in vista delle autostrade e
strade regionali;
    e)  la  individuazione  degli  ambiti  territoriali entro i quali
l'esposizione  di  pubblicita'  e'  vietata o limitata, ai fini della
tutela del paesaggio;
    f)  la  concessione  di  costruzione  e esercizio di autostrade e
strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe;
    g) (10) abrogata;
    h)  classificazione  e declassificazione delle strade regionali e
provinciali.
   2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale
e  stradale  regionale  e provinciale, a seguito del trasferimento di
cui  all'art.  l0l  del  decreto,  con  deliberazione  del  Consiglio
regionale,  sentite  le  province.  Con  la  stessa  deliberazione si
provvede   al  trasferimento  al  demanio  provinciale  delle  strade
attribuita  alla competenza delle province, attribuendo alle medesime
le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo
Stato.
   3.  La  Regione promuove accordi di programma con le altre regioni
interessate  ai  fini del coordinamento degli interventi sulle strade
interregionali.
   4.  (11) Con apposito regolamento sono determinate le modalita' di
esercizio  delle  funzioni tecniche, amministrative e di controllo di
competenza della Regione di cui al presente articolo.
                              Art. 23.
              Funzioni delle province e dei comuni (12)
   1.  Nella  materia  «viabilita» di cui agli articoli 97 e seguenti
del  decreto,  ferme  restando  le  competenze comunali per le strade
vicinali  (2),  sono  attribuite  alle province tutte le funzioni non
riservate alla Regione o non delegate alle province medesime ai sensi
del comma 3, in particolare:
    a)  (13) la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle
strade regionali;
    b)  (3) la classificazione, declassificazione e dismissione delle
strade    comunali.   Alla   classificazione,   declassificazione   e
dismissione  delle  strade comunali si provvede d'intesa con i comuni
interessati.  Qualora  l'intesa  non  venga  raggiunta  entro  6 mesi
dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione
e dismissione delle strade comunali provvede la Regione.
   2.  Le attivita' di progettazione e costruzione di cui al comma 1,
lettera  a),  del  presente articolo sono esercitate dalla provincia,
individuata   nell'ambito   della   programmazione   regionale  degli
interventi, in relazione al prevalente interesse dell'opera.
   3.  Sono  delegate alle province le funzioni concernenti le strade
regionali   attribuite  agli  enti  proprietari  delle  strade  dalla
legislazione  vigente.  I  proventi  derivanti dall'esercizio di tali
funzioni  sono devoluti alle province che li destinano alle attivita'
di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.
   3-bis.  (14) E' attribuita ai comuni la competenza per il rilascio
della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo
le autostrade ed i raccordi auto-stradali.
                              Art. 24.
          Disposizioni procedurali in materia di viabilita'
   1.  Il  Consiglio  regionale  approva  il  programma  triennale di
intervento,  aggiornato  annualmente,  sulle strade regionali, con il
quale  si  ripartiscono  le  risorse  destinate  agli  interventi  di
manutenzione   ordinaria  e  straordinaria  e  alle  nuove  opere  da
realizzare,  fissando  altresi'  il  termine  per  la  redazione  dei
progetti e per l'esecuzione delle opere.
   2. Per la predisposizione e l'approvazione dei progetti definitivi
relativi  alla costruzione di nuove strade regionali, o di interventi
sulla  viabilita'  che comunque comportino variazione degli strumenti
urbanistici vigenti, si provvede con apposito accordo di programma ai
sensi  dell'art.  3,  comma  1,  lettera a), della legge regionale n.
76/1996,  promosso  dalla  Regione.  Tale accordo disciplina anche le
modalita'  ed i tempi di realizzazione dell'opera, in coerenza con il
programma  triennale  di intervento di cui al comma 1. L'approvazione
di  cui  al  presente  comma  costituisce  dichiarazione  di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
   3.  Per  l'approvazione  delle opere da realizzarsi in difformita'
dagli  strumenti  urbanistici vigenti, qualora non sia stato concluso
l'accordo  di  programma  da  tutte  le amministrazioni interessate o
l'accordo  non  sia  stato  ratificato  dagli organi consiliari delle
stesse amministrazioni, si puo' provvedere, su proposta della Giunta,
mediante  deliberazione  del  Consiglio  regionale. Tale approvazione
produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali e
provinciali  senza  necessita'  di  ratifica  da parte dei rispettivi
organi consiliari.
                               Capo V
                           Opere pubbliche
                            Art. 25. (15)
               Opere pubbliche. Riparto di competenze
   1.  Nella  materia  «opere  pubbliche»  di  cui agli articoli 93 e
seguenti   del  decreto  sono  riservate  alla  Regione  le  funzioni
concernenti     la    realizzazione    delle    opere    di    grande
infrastrutturazione portuale.
   2.  Sono  subdelegate  alle  province le funzioni statali delegate
alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli articoli
93 e seguenti del decreto.
   3.  Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni non riservate alla
Regione,  ad  eccezione  di quelle subdelegate alle province ai sensi
del  comma  2,  le  funzioni  concernenti  le  opere  di manutenzione
ordinaria  e  straordinaria delle aree a terra, degli specchi acquei,
dei  fondali  e  delle  infrastrutture  nei  porti e il ripristino di
edifici  privati danneggiati da eventi bellici, nonche' l'edilizia di
culto.
   4.  Con  apposito  regolamento  sono  determinate le modalita' per
l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di
competenza della Regione.
                               Capo VI
                              Trasporti
                              Art. 26.
                       Funzioni della Regione
   1.  Nella  materia «trasporti» di cui agli articoli 102 e seguenti
del decreto sono riservate alla Regione:
    a) l'individuazione dei criteri per il rilascio di concessioni su
aree del demanio lacuale e fluviale;
    b) l'estimo navale;
    e) l'individuazione degli aeroporti di interesse regionale.
                              Art. 27.
                Funzioni delle province e dei comuni
   1.  Nella  materia «trasporti» di cui agli articoli 102 e seguenti
del  decreto  sono  attribuite  alle  province  tutte le funzioni non
riservate  alla Regione o non attribuite ai comuni o all'Autorita' di
Ambito  ai  sensi  del comma 4 o non delegate alle stesse province ai
sensi del comma 2.
   2.  Sono  delegate alle province le funzioni relative alle deroghe
alle  distanze  legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto
dalle  linee  e  infrastrutture  di  trasporto  diverse  da strade ed
autostrade regionali.
   3.   Sono   attribuite   ai  comuni  le  funzioni  concernenti  le
concessioni  di  beni  del  demanio  marittimo  e  di  zone  del mare
territoriale, nonche' del demanio lacuale e fluviale. Sono trasferite
al  Comune  di  Pisa le funzioni gia' delegate con legge regionale 22
maggio   1982,   n.   37  (Delega  al  Comune  di  Pisa  di  funzioni
amministrative  riguardanti  la navigazione sul canale Pisa-Livorno -
Canale dei Navicelli) concernenti la navigazione interna.
   4.  Sono  attribuite  alle  Autorita'  di Ambito di cui alla legge
regionale n. 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), le
funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole.
   4-bis. (34) Gli impianti sulle isole per la produzione di acqua ad
uso  potabile, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, fanno
parte  del  servizio  idrico  integrato e appartengono al demanio del
comune  territorialmente  competente,  che  li  conferisce  in  uso e
gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di
acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti.
                              Capo VII
                            E n e r g i a
                              Art. 28.
                       Funzioni della Regione
   1.  Nella materia «energia» di cui agli articoli 28 e seguenti del
decreto sono riservate alla Regione:
    a) le concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche;
    b) (30) abrogata;
    c)  l'attuazione  del  piano  energetico regionale in riferimento
anche  ai  contributi  e incentivi di cui agli articoli 11,12,13 e l4
della  legge  9 gennaio 1991, n. l0 (Norme per l'attuazione del piano
energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale dell'energia, di
risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
energia);
    d)  la  definizione,  nell'ambito del piano energetico regionale,
degli standard tecnici per la realizzazione e gestione degli impianti
di  produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, e di procedure
amministrative  semplificate per la loro realizzazione in conformita'
agli standard di cui sopra;
    e) l'assistenza agli enti locali per le attivita' di informazione
e  formazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto  1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli  edifici  ai  fini  del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
    f)   il   rilascio  di  permessi  di  ricerca  e  concessione  di
coltivazione  delle  risorse  geotermiche sulla terraferma nonche' la
concessione dei relativi contributi finanziari;
    g) la polizia mineraria;
    h)  la determinazione delle tariffe da corrispondere da parte dei
richiedenti  autorizzazioni,  verifiche  e  collaudi  entro  i limiti
massimi fissati dallo Stato;
    i)  la  determinazione  dei  limiti massimi dei diritti, canoni e
contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.
                              Art. 29.
                       Funzioni delle province
   1.  Sono  attribuite alle province tutte le funzioni non riservate
alla Regione ai sensi della presente legge o non attribuite ai comuni
ai  sensi  della  legge  regionale n. 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in
materia di risorse energetiche), in particolare:
    a)  le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e
impianti  per  il  trasporto, la trasformazione e la distribuzione di
energia elettrica non riservate alla Regione;
    b)  le  funzioni  relative  all'esercizio  di reti di oleodotti e
gasdotti;
    c)  (16)  le  funzioni relative allo stoccaggio di idrocarburi in
terraferma.
   2.  Le  competenze di cui al comma 2 dell'art. 31 del decreto sono
esercitate   dalle   province  in  conformita'  al  piano  energetico
regionale.
                              Capo VIII
                          Protezione Civile
                            Art. 30. (17)
                       Funzioni della Regione
   Abrogato
                            Art. 31. (18)
                       Funzioni delle province
   Abrogato
                            Art. 32. (19)
                      Riordino della normativa
   Abrogato
                               Capo IX
                         Disposizioni finali
                              Art. 33.
                             R i n v i i
   1.  Le  funzioni  e  i  compiti  riservati  alla  Regione e quelli
conferiti  agli  enti  locali  in  materia  di  edilizia residenziale
pubblica,  valutazione  di impatto ambientale, inquinamento acustico,
difesa  del  suolo  e  risorse idriche, cave, torbiere e miniere sono
disciplinati con separati provvedimenti legislativi.
   2.  Le  funzioni  e  i  compiti  riservati  alla  Regione e quelli
conferiti  agli  enti  locali in materia di parchi e riserve naturali
sono  disciplinati  ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n.
49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette
di  interesse  locale) e quelli in materia di gestione dei rifiuti ai
sensi  della  legge  regionale n. 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
 
                                NOTE
   1) Articolo abrogato con legge regionale n. 30/2000, art 19, comma
1.
   2) Frase aggiunta con legge regionale n. 40/2000, art. 1, comma 1.
   3)  Lettera  cosi' sostituita con legge regionale n. 40/2000, art.
1, comma 2.
   4) Comma aggiunto con legge regionale n. 1/2001, art. 18.
   5)  Articolo  cosi' sostituito con legge regionale n. 1/2001, art.
19.
   6)  Comma prima sostituito con legge regionale n. 1/2001, art. 20.
Poi abroga con legge regionale n. 40/2001 art. 14, comma 12.
   7) Artico cosi' sostituito con legge regionale n. 1/2001, art. 21.
Poi  parzialmente  modificato  alla legge regionale n. 64/2001, legge
regionale  n. 19/2003, legge regionale n. 20/2006, legge regionale n.
60/2006.
   8)  Lettera  cosi'  sostituita con legge regionale n. 1/2001, art.
22, comma 1.
   9)  Lettera  cosi'  sostituita con legge regionale n. 1/2001, art.
22, comma 2.
   10) Lettera abrogata con legge regionale n. 1/2001, art. 22, comma
3.
   11) Comma cosi' sostituito con legge regionale n. 1/2001, art. 22,
comma 4.
   12)  Rubrica  cosi' sostituita con legge regionale n. 1/2001, art.
23, comma 1.
   13) Lettera cosi' sostituita n legge regionale n. 1/2001, art. 23,
comma 2.
   14)  Comma  aggiunto con legge regionale n. 1/2001, art. 23, comma
3.
   15)  Articolo cosi' sostituito con legge regionale n. 1/2001, art.
25.
   16)  Lettera  cosi' sostituita con legge regionale n. 1/2001, art.
26.
   17)  Articolo prima sostituito con legge regionale n. 1/2001, art.
27, ed ora abrogato con legge regionale n. 67/2003, art. 32, comma 2,
lettera c).
   18)  Articolo prima sostituito con legge regionale n. 1/2001, art.
28, ed ora abrogato con legge regionale n. 67/2003, art. 32, comma 2,
lettera c).
   19)  Articolo prima sostituito con legge regionale n. 1/2001, art.
29, ed ora abrogato con legge regionale n. 67/2003, art. 32, comma 2,
lettera c).
   20)  Parole  soppresse  con  legge  regionale n. 40/2001, art. 14,
comma 9.
   21)  Rubrica cosi' sostituita con legge regionale n. 40/2001, art.
14, comma 10.
   22)  Comma  cosi'  sostituito con legge regionale n. 40/2001, art.
14, comma 11.
   23)  Comma abrogato con legge regionale n. 40/2001, art. 14, comma
12.
   24)  Parole  soppresse  con  legge  regionale n. 53/2001, art. 17,
comma 3, lettera d).
   25)  La  presente  lettera  gia' sostituita con legge regionale n.
1/2001,  art. 21; poi modificata con legge regionale n. 64/2001, art.
8,  comma  1;  viene  ora  cosi'  sostituita  con  legge regionale n.
20/2006, art. 28, comma 1.
   26) Lettera prima abrogata con legge regionale n. 64/2001, art. 8,
comma  2;  poi  reintrodotta  con legge regionale n. 19/2003, art. 1,
comma 1; poi nuovamente abrogata con legge regionale n. 20/2006, art.
28,  comma  2;  infine  cosi'  vige  nuovamente on legge regionale n.
60/2006, art. 2.
   27) Comma cosi' sostituito con legge regionale n. 19/2003, art. 1,
comma 1.
   28)  Comma  aggiunto con legge regionale n. 19/2003, art. 1, comma
2.
   29)  Comma  aggiunto con legge regionale n. 19/2003, art. 1, comma
3.
   30)  Lettera  abrogata  con  legge  regionale n. 39/2005, art. 42,
comma 2, lettera d).
   31)  Comma  aggiunto con legge regionale n. 11/2008, art. 1, comma
1.
   32)  Comma  aggiunto con legge regionale n. 11/2008, art. 1, comma
2.
   33)  Comma  aggiunto con legge regionale n. 11/2008, art. 1, comma
3.
   34) Comma aggiunto con legge regionale n. 11/2008, art. 2.