AVVERTENZA Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), pubblicata nel Bollettino ufficiale 10 dicembre 1998, n. 42, coordinato con: legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di attivita' a rischio di incidenti rilevanti), pubblicata nel Bollettino ufficiale 30 marzo 2000, n. 13; legge regionale 22 marzo 2000, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, concernente «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»), pubblicata nel Bollettino ufficiale 31 marzo 2000, n. 14; legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77, 26 novembre 1998, n. 85, 1° dicembre 1998, n. 87, 1° dicembre 1998, n. 88, e 11 dicembre 1998, n. 91, concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), pubblicata nel Bollettino ufficiale 24 gennaio 2001, n. 3; legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), pubblicata nel Bollettino ufficiale 27 agosto 2001, n. 27; legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), pubblicata nel Bollettino ufficiale 7 novembre 2001, n. 37; legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88), pubblicata nel Bollettino ufficiale 31 dicembre 2001, n. 43; legge regionale 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»), pubblicata nel Bollettino ufficiale 9 aprile 2003, n. 17; legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita), pubblicata nel Bollettino ufficiale 2 gennaio 2004, n. 1; legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), pubblicata nel Bollettino ufficiale 7 marzo 2005, n. 19; legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), pubblicata nel Bollettino ufficiale 7 giugno 2006, n. 17; legge regionale 28 novembre 2006, n. 60 (Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell'art. 20 della legge regionale 1° dicembre 1998 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». Modifica alla legge regionale n. 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»), pubblicata nel Bollettino ufficiale 6 dicembre 2006, n. 36; legge regionale 21 febbraio 2008, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»), sopra riportata. Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto a cura degli uffici del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 23 aprile 2007, n. 23 (nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne e' specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 22 febbraio 2008. Testo coordinato della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 - Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Capo I Disposizioni generali Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l'attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l'individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia, risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie regionali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali). Art. 2. Forme di raccordo e processi di concertazione 1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalita' ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della legge n. 59/1997. 2. La concertazione di cui al comma precedente e' attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle province, dei comuni e delle comunita' montane della Toscana da queste formalmente costituite. 3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di (20) modalita' di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa. 4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali). Art. 3. Funzioni riservate alla Regione 1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potesta' normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti: a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonche', per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie; c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente; d) il coordinamento dei sistemi informativi; e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle altre normative attuative della medesima. 1-bis. (4) Nelle materie oggetto della presente legge, il consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale). Art. 4. (5) Funzioni conferite agli enti locali 1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle province ed ai comuni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli. 2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, e' attribuita alle province. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti gia' delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5. Esercizio associato delle funzioni (21) 1. (22) Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 2. (23) Abrogato. 3. (5) Abrogato. 4. Fino alla costituzione della Citta' Metropolitana di Firenze, la provincia di Firenze, i comuni e gli altri enti locali dell'area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della Conferenza metropolitana (Co.Met.), le modalita' di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento e' promosso dalla provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6. Poteri sostitutivi 1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza: a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali; b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione; c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali. 2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, (24) preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione. 3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato regionale di controllo, su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalita' di cui al comma 2. 4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente. Art. 7. Attribuzione delle risorse 1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione. 2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1. Art. 8. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, si applicano nelle materie oggetto della presente legge anche in ordine alle funzioni conferite dalla Regione non in attuazione della legge n. 59/1997. Capo II Urbanistica e pianificazione territoriale Art. 9. Disciplina generale delle funzioni 1. Nella materia «Urbanistica e pianificazione territoriale» di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto e' riservata alla Regione l'individuazione delle zone sismiche. 2. Le altre funzioni e compiti della Regione e degli enti locali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale sono disciplinati dalla legge regionale 16 gennaio l995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla presente legge. Art. 10. Modiche all'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 Omissis (il testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto della rubrica). Art. 11. Modiche all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 Omissis (il testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto della rubrica). Art. 12. Modiche all'art. 17 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 Omissis (il testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto della rubrica). Art. 13. Modiche all'art. 30 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 Omissis (il testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto della rubrica). Art. 14. Modiche all'art. 36 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 Omissis (il testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto della rubrica). Art. 15. Modiche all'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 Omissis (il testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto della rubrica). Art. 16. Modiche all'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 Omissis (il testo di questo articolo modifica l'articolo oggetto della rubrica). Capo III Protezione della natura e dell'ambiente tutela dell'ambiente dagli inquinamenti Art. 17. Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze 1. Nella materia «protezione della fauna e della flora» di cui agli articoli 68 e seguenti del decreto sono riservati alla Regione i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere. 2. Sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare le funzioni in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonche' quelle gia' esercitate dal Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative i in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione, conferite dalla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143). Art. 18. (1) Attivita' a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze Abrogato Art. 19. Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione 1. In ordine alle «aree ad elevato rischio di crisi ambientale» di cui all'art. 74 del decreto e' riservato alla Regione l'esercizio delle relative funzioni. Art. 20. (7) Inquinamento delle acque. Riparto di competenze 1. Nella materia «inquinamento delle acque» di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione: a) la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni; b) (25) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualita' delle acque superficiali e sotterranee, anche a specifica destinazione e di rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici, come definiti ai sensi degli articoli 118 e 120 del decreto legislativo; c) l'autorizzazione alla deroga, relativamente ai criteri generali, per l'idoneita' alla balneazione nelle acque costiere come definita ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470; d) l'esercizio del potere di deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) e dei poteri sostitutivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 in materia di acque destinate al consumo umano. 2. (27) Sono attribuite alle province le autorizzazioni di cui all'art. 35 del decereto legislativo n. 152/99 e successive modiche relative alle seguenti attivita': a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali: 1) materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; 2) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' ambientale e l'innocuita'; b) (26) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a); c) interventi di ripascimento della fascia costiera; d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale. 2-bis. (28) Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono rilasciate nel rispetto dei criteri e della procedura di cui all'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in campo ambientale). 2-ter. (29) Qualora l'attivita' di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative al comma 2, lettera d), sono rilasciate dalla provincia ove l'attivita' di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il percorso prevalente. 2-quater (31) Sono attribuite alle province le funzioni di cui all'art. 114, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come disciplinate dal decreto ministeriale 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo). 2-quinquies. (32) Sono attribuite alle province le funzioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2004, che le esercitano, ove necessario, in forma coordinata. La Regione si riserva la funzione di coordinamento amministrativo nel caso in cui le operazioni riguardino piu' regioni, previa istruttoria della provincia territorialmente competente. 2-sexies. (33) La Giunta regionale approva, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 30 giugno 2004, con propria deliberazione, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale, nonche' criteri per le modalita' del coordinamento amministrativo di cui al comma 2-quinquies. 3. Sono altresi' attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai comuni ed in particolare: a) il monitoraggio della qualita' delle acque interne e costiere; b) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei preparati per lavare. Art. 21. Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze 1. Nella materia «inquinamento atmosferico» di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto e' riservata alla Regione l'individuazione di aree nelle quali le emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a limiti o valori piu' restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento. 2. Sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare: a) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione; b) la tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione. Capo IV V i a b i l i t a' Art. 22. Funzioni della Regione 1. Nella materia «viabilita» di cui agli articoli 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione: a) (8) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilita' relativi alle strade ed autostrade regionali; b) il coordinamento delle funzioni, attribuite alle province, di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali; c) (9) la verifica dei progetti delle strade regionali secondo le modalita' indicate al comma 4; d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonche' per l'esposizione di pubblicita' lungo o in vista delle autostrade e strade regionali; e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l'esposizione di pubblicita' e' vietata o limitata, ai fini della tutela del paesaggio; f) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe; g) (10) abrogata; h) classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali. 2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, a seguito del trasferimento di cui all'art. l0l del decreto, con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le province. Con la stessa deliberazione si provvede al trasferimento al demanio provinciale delle strade attribuita alla competenza delle province, attribuendo alle medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato. 3. La Regione promuove accordi di programma con le altre regioni interessate ai fini del coordinamento degli interventi sulle strade interregionali. 4. (11) Con apposito regolamento sono determinate le modalita' di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione di cui al presente articolo. Art. 23. Funzioni delle province e dei comuni (12) 1. Nella materia «viabilita» di cui agli articoli 97 e seguenti del decreto, ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali (2), sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle province medesime ai sensi del comma 3, in particolare: a) (13) la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade regionali; b) (3) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali. Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d'intesa con i comuni interessati. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione. 2. Le attivita' di progettazione e costruzione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sono esercitate dalla provincia, individuata nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, in relazione al prevalente interesse dell'opera. 3. Sono delegate alle province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono devoluti alle province che li destinano alle attivita' di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo. 3-bis. (14) E' attribuita ai comuni la competenza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi auto-stradali. Art. 24. Disposizioni procedurali in materia di viabilita' 1. Il Consiglio regionale approva il programma triennale di intervento, aggiornato annualmente, sulle strade regionali, con il quale si ripartiscono le risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare, fissando altresi' il termine per la redazione dei progetti e per l'esecuzione delle opere. 2. Per la predisposizione e l'approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali, o di interventi sulla viabilita' che comunque comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, si provvede con apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 76/1996, promosso dalla Regione. Tale accordo disciplina anche le modalita' ed i tempi di realizzazione dell'opera, in coerenza con il programma triennale di intervento di cui al comma 1. L'approvazione di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 3. Per l'approvazione delle opere da realizzarsi in difformita' dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora non sia stato concluso l'accordo di programma da tutte le amministrazioni interessate o l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari delle stesse amministrazioni, si puo' provvedere, su proposta della Giunta, mediante deliberazione del Consiglio regionale. Tale approvazione produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali e provinciali senza necessita' di ratifica da parte dei rispettivi organi consiliari. Capo V Opere pubbliche Art. 25. (15) Opere pubbliche. Riparto di competenze 1. Nella materia «opere pubbliche» di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le funzioni concernenti la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale. 2. Sono subdelegate alle province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto. 3. Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, ad eccezione di quelle subdelegate alle province ai sensi del comma 2, le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonche' l'edilizia di culto. 4. Con apposito regolamento sono determinate le modalita' per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione. Capo VI Trasporti Art. 26. Funzioni della Regione 1. Nella materia «trasporti» di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione: a) l'individuazione dei criteri per il rilascio di concessioni su aree del demanio lacuale e fluviale; b) l'estimo navale; e) l'individuazione degli aeroporti di interesse regionale. Art. 27. Funzioni delle province e dei comuni 1. Nella materia «trasporti» di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai comuni o all'Autorita' di Ambito ai sensi del comma 4 o non delegate alle stesse province ai sensi del comma 2. 2. Sono delegate alle province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali. 3. Sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonche' del demanio lacuale e fluviale. Sono trasferite al Comune di Pisa le funzioni gia' delegate con legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 (Delega al Comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno - Canale dei Navicelli) concernenti la navigazione interna. 4. Sono attribuite alle Autorita' di Ambito di cui alla legge regionale n. 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), le funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole. 4-bis. (34) Gli impianti sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, fanno parte del servizio idrico integrato e appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti. Capo VII E n e r g i a Art. 28. Funzioni della Regione 1. Nella materia «energia» di cui agli articoli 28 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione: a) le concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche; b) (30) abrogata; c) l'attuazione del piano energetico regionale in riferimento anche ai contributi e incentivi di cui agli articoli 11,12,13 e l4 della legge 9 gennaio 1991, n. l0 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); d) la definizione, nell'ambito del piano energetico regionale, degli standard tecnici per la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, e di procedure amministrative semplificate per la loro realizzazione in conformita' agli standard di cui sopra; e) l'assistenza agli enti locali per le attivita' di informazione e formazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10); f) il rilascio di permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma nonche' la concessione dei relativi contributi finanziari; g) la polizia mineraria; h) la determinazione delle tariffe da corrispondere da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi entro i limiti massimi fissati dallo Stato; i) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni. Art. 29. Funzioni delle province 1. Sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge o non attribuite ai comuni ai sensi della legge regionale n. 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), in particolare: a) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non riservate alla Regione; b) le funzioni relative all'esercizio di reti di oleodotti e gasdotti; c) (16) le funzioni relative allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma. 2. Le competenze di cui al comma 2 dell'art. 31 del decreto sono esercitate dalle province in conformita' al piano energetico regionale. Capo VIII Protezione Civile Art. 30. (17) Funzioni della Regione Abrogato Art. 31. (18) Funzioni delle province Abrogato Art. 32. (19) Riordino della normativa Abrogato Capo IX Disposizioni finali Art. 33. R i n v i i 1. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica, valutazione di impatto ambientale, inquinamento acustico, difesa del suolo e risorse idriche, cave, torbiere e miniere sono disciplinati con separati provvedimenti legislativi. 2. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di parchi e riserve naturali sono disciplinati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) e quelli in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale n. 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
NOTE 1) Articolo abrogato con legge regionale n. 30/2000, art 19, comma 1. 2) Frase aggiunta con legge regionale n. 40/2000, art. 1, comma 1. 3) Lettera cosi' sostituita con legge regionale n. 40/2000, art. 1, comma 2. 4) Comma aggiunto con legge regionale n. 1/2001, art. 18. 5) Articolo cosi' sostituito con legge regionale n. 1/2001, art. 19. 6) Comma prima sostituito con legge regionale n. 1/2001, art. 20. Poi abroga con legge regionale n. 40/2001 art. 14, comma 12. 7) Artico cosi' sostituito con legge regionale n. 1/2001, art. 21. Poi parzialmente modificato alla legge regionale n. 64/2001, legge regionale n. 19/2003, legge regionale n. 20/2006, legge regionale n. 60/2006. 8) Lettera cosi' sostituita con legge regionale n. 1/2001, art. 22, comma 1. 9) Lettera cosi' sostituita con legge regionale n. 1/2001, art. 22, comma 2. 10) Lettera abrogata con legge regionale n. 1/2001, art. 22, comma 3. 11) Comma cosi' sostituito con legge regionale n. 1/2001, art. 22, comma 4. 12) Rubrica cosi' sostituita con legge regionale n. 1/2001, art. 23, comma 1. 13) Lettera cosi' sostituita n legge regionale n. 1/2001, art. 23, comma 2. 14) Comma aggiunto con legge regionale n. 1/2001, art. 23, comma 3. 15) Articolo cosi' sostituito con legge regionale n. 1/2001, art. 25. 16) Lettera cosi' sostituita con legge regionale n. 1/2001, art. 26. 17) Articolo prima sostituito con legge regionale n. 1/2001, art. 27, ed ora abrogato con legge regionale n. 67/2003, art. 32, comma 2, lettera c). 18) Articolo prima sostituito con legge regionale n. 1/2001, art. 28, ed ora abrogato con legge regionale n. 67/2003, art. 32, comma 2, lettera c). 19) Articolo prima sostituito con legge regionale n. 1/2001, art. 29, ed ora abrogato con legge regionale n. 67/2003, art. 32, comma 2, lettera c). 20) Parole soppresse con legge regionale n. 40/2001, art. 14, comma 9. 21) Rubrica cosi' sostituita con legge regionale n. 40/2001, art. 14, comma 10. 22) Comma cosi' sostituito con legge regionale n. 40/2001, art. 14, comma 11. 23) Comma abrogato con legge regionale n. 40/2001, art. 14, comma 12. 24) Parole soppresse con legge regionale n. 53/2001, art. 17, comma 3, lettera d). 25) La presente lettera gia' sostituita con legge regionale n. 1/2001, art. 21; poi modificata con legge regionale n. 64/2001, art. 8, comma 1; viene ora cosi' sostituita con legge regionale n. 20/2006, art. 28, comma 1. 26) Lettera prima abrogata con legge regionale n. 64/2001, art. 8, comma 2; poi reintrodotta con legge regionale n. 19/2003, art. 1, comma 1; poi nuovamente abrogata con legge regionale n. 20/2006, art. 28, comma 2; infine cosi' vige nuovamente on legge regionale n. 60/2006, art. 2. 27) Comma cosi' sostituito con legge regionale n. 19/2003, art. 1, comma 1. 28) Comma aggiunto con legge regionale n. 19/2003, art. 1, comma 2. 29) Comma aggiunto con legge regionale n. 19/2003, art. 1, comma 3. 30) Lettera abrogata con legge regionale n. 39/2005, art. 42, comma 2, lettera d). 31) Comma aggiunto con legge regionale n. 11/2008, art. 1, comma 1. 32) Comma aggiunto con legge regionale n. 11/2008, art. 1, comma 2. 33) Comma aggiunto con legge regionale n. 11/2008, art. 1, comma 3. 34) Comma aggiunto con legge regionale n. 11/2008, art. 2.