AVVERTENZA
   Si  pubblica  di seguito il testo del decreto del Presidente della
Giunta regionale 29 febbraio 2005, n. 29/R «Regolamento di attuazione
dell'art.  14  della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per
il trasporto pubblico locale)» pubblicato nel Bollettino ufficiale n.
14 del 16 febbraio 2005 coordinato con:
    decreto  del  Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2008,
n.  29/R «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente
della  Giunta  regionale  9  febbraio  2005,  n. 29/R (Regolamento di
attuazione  dell'art.  14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42
«Norme per il trasporto pubblico locale») sopra riportato.
   Il  testo  coordinato qui pubblicato e' stato redatto a cura degli
uffici  della  Giunta  regionale,  ai  sensi dell'art. 10 della legge
regionale  23  aprile  2007,  n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino
ufficiale  della  Regione  Toscana e norme per la pubblicazione degli
atti.   Modifiche   alla  legge  regionale  20  gennaio  1995,  n.  9
«Disposizioni  in materia di procedimento amministrativo e di accesso
agli  atti»), al solo fine di facilitare la lettura restano invariati
il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  normativi qui richiamati. Le
modifiche sono stampate con caratteri corsivi.
                               Capo I
                           Norme generali
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
   1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14 della legge
regionale  31  luglio  1998,  n.  42 (Norme per il trasporto pubblico
locale)  come  da  ultimo  modificata  dalla legge regionale 8 luglio
2003,  n.  33,  disciplina  le  modalita' del rilascio del titolo per
l'effettuazione di servizi autorizzati di trasporto pubblico su gomma
di competenza regionale.
                               Capo II
                        Titolo autorizzativo
                              Sezione I
                        Disposizioni generali
                               Art. 2.
                        Ambito di competenza
   1.  La  struttura  regionale  competente rilascia l'autorizzazione
all'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art.
2,  comma  1,  lettera  c), legge regionale n. 42/1998, per i servizi
automobilistici  che  collegano  tra  loro,  su  autostrada, raccordo
autostradale,  strada  di grande comunicazione o altra viabilita' con
analoghe  caratteristiche o funzioni, i capoluoghi di provincia ed il
Comune  di  Piombino in quanto centro dotato di infrastrutture per la
mobilita' marittima aventi rilevanza a livello regionale.
   2.   L'autorizzazione  relativa  ai  servizi  che  interessano  il
territorio  di  due  regioni,  con  percorso prevalente nella Regione
Toscana,  e'  rilasciata  previa  richiesta  di  parere  alla Regione
limitrofa interessata.
                               Art. 3.
              Modalita' di rilascio dell'autorizzazione
   1.  La  domanda  di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di
cui  all'art.  14  della  legge  regionale  n.  42/1998  contiene  la
dichiarazione  relativa  al  possesso dei requisiti di cui al decreto
legislativo  22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del
Consiglio  dell'Unione  europea  n.  98/76/CE  del  1°  ottobre 1998,
modificativa   della   direttiva  n.  96/26/CE  del  29  aprile  1996
riguardante  l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci  e  di  viaggiatori,  nonche'  il  riconoscimento  reciproco di
diplomi,   certificati   ed  altri  titoli  allo  scopo  di  favorire
l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel
settore  dei  trasporti  nazionali ed internazionali) e l'indicazione
degli  autobus  destinati allo svolgimento del servizio richiesto. La
domanda  e'  redatta in conformita' alle disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione   amministrativa)  secondo  lo  schema  approvato  con
decreto del dirigente della struttura regionale competente.
   1-bis.  La  struttura  regionale competente provvede alla verifica
del  possesso  dei  requisiti  nei  modi  e  nei termini previsti dal
decreto legislativo n. 395/2000.
   2. L'autorizzazione non e' soggetta a limiti temporali.
   3.  In  caso  di  ricevimento  di  una  domanda  di autorizzazione
regolarmente  formulata  e senza motivi ostativi al suo accoglimento,
ma  relativa  a  servizi interregionali, il dirigente della struttura
regionale competente provvede all'immediato invio della medesima alla
Regione limitrofa interessata, dando alla stessa il termine di trenta
giorni dal ricevimento della raccomandata a/r per esprimere eventuali
pareri  contrari  al  rilascio  dell'autorizzazione medesima. Decorso
tale  termine  senza  che  siano  pervenute osservazioni il dirigente
responsabile procede al rilascio dell'autorizzazione.
   4.  Nel  caso  di  ricevimento  di  una  domanda di autorizzazione
relativa  a  nuovi  percorsi  per la quale occorra acquisire il nulla
osta  ai  fini  della  sicurezza  e  della  regolarita'  del servizio
relativo  all'idoneita'  del percorso ed all'ubicazione delle fermate
di  cui  all'art.  5,  ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza  e  regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie e di altri
servizi   di  trasporto),  il  dirigente  della  struttura  regionale
competente  comunica  all'interessato la sospensione del procedimento
fino all'acquisizione del relativo nulla osta.
   5.  Le  eventuali  modifiche,  concernenti  percorso, programma di
esercizio,  e  tariffe  del  servizio,  anche  in  relazione ad altre
prestazioni  o  servizi  comprese nella tariffa medesima, specificate
nella  domanda  di  cui  al  comma  1, sono comunicate alla struttura
regionale  competente  e  si  considerano  accolte  qualora non venga
comunicato all'interessato un motivato provvedimento di diniego entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
   6.  La  cessazione  del  servizio  autorizzato  e' comunicata alla
struttura  regionale competente trenta giorni prima dell'interruzione
del servizio e della stessa e' data adeguata informazione all'utenza.
   7. Per i servizi autorizzati con finalita' turistiche, eserciti su
prenotazione, e' ammessa la soppressione della corsa ove i passeggeri
coprano  meno del trenta per cento dei posti disponibili; in tal caso
gli  utenti  sono informati almeno ventiquattro ore prima dell'orario
di effettuazione della corsa medesima.
                               Art. 4.
                            D i n i e g o
   1. L'autorizzazione non e' rilasciata nei seguenti casi:
    a)  ove  il  richiedente  non  risulti  in possesso dei requisiti
previsti nel decreto legislativo n. 395/2000;
    b)  ove  la  domanda  di autorizzazione non contenga gli elementi
indicati nello schema di domanda di cui all'art. 3, comma 1;
    c) ove sia stato negato il nulla osta di cui all'art. 3, comma 4;
    d)   ove   l'effettuazione   del   servizio   richiesto  comporti
sottrazione  di  utenza ai servizi programmati su gomma e su ferro di
cui  all'art.  2  della  legge  regionale  n. 42/1998, la sottrazione
dell'utenza  e'  valutata  in  base alle caratteristiche del servizio
proposto,  con  particolare  riferimento al percorso, al programma di
esercizio,   alle   tariffe   ed  all'offerta  di  ulteriori  servizi
complementari;  i  servizi corrispondenti a quelli di gran turismo in
essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non
determinano sottrazione di utenza ai servizi programmati;
    e)  ove  la  Regione  limitrofa abbia espresso parere negativo in
ordine ai servizi interregionali.
                               Art. 5.
                          D e c a d e n z a
   1.  L'autorizzazione e' soggetta a decadenza quando vengono meno i
requisiti  previsti  dal decreto legislativo n. 395/2000 e in caso di
mancata o difforme esecuzione del programma di esercizio del servizio
autorizzato, previa diffida al soggetto interessato.
                             Sezione II
                  Disposizioni transitorie e finali
                               Art. 6.
                          Norma transitoria
   1. Le imprese concessionarie di autolinee di gran turismo operanti
al  momento  dell'entrata  in  vigore  del presente regolamento, sono
autorizzate ad esercire i servizi previsti nel programma di esercizio
assentito.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
   1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il trentesimo giorno
dalla  data  della  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.