Art. 10.
Scarichi  di acque reflue industriali nella rete fognaria ed impianti
                          di pretrattamento

1.   Le  acque  reflue  industriali  biodegradabili  comprendono  gli
scarichi derivanti dai seguenti settori industriali:
a) lavorazione del latte;
b) lavorazione dei prodotti ortofrutticoli;
c) produzione ed imbottigliamento di bevande analcoliche;
d) lavorazione delle patate;
e) lavorazione e conservazione di carni e prodotti della carne;
f) produzione della birra;
g) produzione di alcol e di bevande alcoliche;
h)  produzione  di  alimenti  per  animali  provenienti  da  prodotti
vegetali;
i) produzione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa;
j) fabbriche di malto;
k) industria di lavorazione del pesce;
l) industria dolciaria e panetterie;
m) produzione di gelati.
2.  Per  gli  scarichi  derivanti  dalle  attivita' di cui al comma 1
sussiste  l'obbligo  di  allacciamento  alla  rete  fognaria nei casi
previsti  all'art.  8, a condizione che la capacita' dell'impianto di
depurazione delle acque reflue urbane sia sufficiente.
3. Se sussistono le condizioni di cui all'art. 8, gli scarichi fino a
5.000  m3/anno  dei  seguenti  settori industriali confluiscono nella
rete fognaria:
a) industria laniera;
b) industria della canapa e del lino;
c) produzione di paste di carta, di carta e cartone;
d) produzione di articoli di carta e cartone;
e) produzione di saponi, detersivi e detergenti;
f) riparazioni e manutenzione di autoveicoli e carrozzeria;
g) autolavaggi e autorimesse con postazioni di lavaggio autoveicoli;
h) distributori di carburanti;
i) lavanderie, puliture a secco;
j) pittori;
k) impianti termici e motori a combustione con scarico condense.
4.  Per gli scarichi di cui ai commi 2 e 3, prima dello scarico nella
rete  fognaria, sono installati idonei impianti di pretrattamento, al
fine di rendere gli scarichi compatibili con la depurazione biologica
e  conformi ai valori limite di emissione di cui all'allegato E della
legge  provinciale  nonche' alle ulteriori prescrizioni stabilite con
l'atto di autorizzazione.
5.  Per  le  imprese  produttive  sotto  elencate  vengono di seguito
definiti  gli  impianti di pretrattamento delle acque reflue ritenuti
idonei e da installare prima dello scarico nella rete fognaria:
a)  imprese  per  la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e
prodotti   alimentari  freschi,  che  diano  origine  a  scarichi  di
quantita' compresa tra 1.500 e 5.000 m3 annui: griglie fini (≤5 mm)
ai punti di scarico a pavimento o griglia fine (≤5 mm) allo scarico
finale;
b)  imprese per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, che diano
origine  a scarichi di quantita' compresa tra 1.000 e 5.000 m3 annui:
griglie fini (≤5 mm) ai punti di scarico a pavimento o griglia fine
(≤5 mm) allo scarico finale;
c)  imprese  per  la  produzione  di  bevande alcoliche, vini, mosti,
distillati e alcol etilico, che diano origine a scarichi di quantita'
compresa  tra 1.000 e 5.000 m3 annui: griglie fini (≤5 mm) ai punti
di  scarico a pavimento o griglia fine (≤5 mm) allo scarico finale.
Le  borlande  e altri residui di produzione (fecce, vinacce, prodotti
di  filtrazione e chiarificazione, ecc.) non possono essere scaricate
in rete fognaria;
d)  imprese  di  pittura  con piu' di cinque addetti: impianti per la
pulitura  degli  attrezzi  con dosaggio di flocculanti e raccolta del
fango in appositi raccoglitori.
6. Ai sensi dell'allegato M della legge provinciale, per gli scarichi
di  acque  reflue  industriali  di  cui  al  comma 5 e' competente il
sindaco.  Per  gli  scarichi che superano le quantita' o il numero di
addetti  sopra  elencati  sussiste  l'obbligo  di installazione di un
impianto di pretrattamento, le cui caratteristiche vanno definite con
il  progetto  ed  approvate  in sede di autorizzazione ai sensi degli
articoli 38 e 39 della legge provinciale.