Art. 11.
               Smaltimento dei liquami di autocaravan

1.  Gli  impianti  di  smaltimento  di  cui  all'art.  36 della legge
provinciale,  destinati  ad  accogliere i residui organici e le acque
reflue  raccolti  negli impianti interni degli autocaravan e di altri
autoveicoli,  sono  realizzati  e  gestiti  in  conformita'  a quanto
disposto  dall'art.  185  del Codice della strada emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, dall'art. 214
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1996, n.
610, e dal presente regolamento.
2. Gli scarichi degli impianti di smaltimento confluiscono nella rete
fognaria, nel rispetto del regolamento per il servizio di fognatura e
depurazione comunale. In caso di impossibilita' e' prevista una vasca
di  ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e
conferimento  ad un impianto di depurazione delle acque reflue urbane
a tal fine autorizzato in base all'art. 42 della legge provinciale.
3.  La realizzazione degli impianti di smaltimento igienico-sanitari,
di  cui  al  comma 1, e' obbligatoria nelle aree di servizio lungo le
strade  e  autostrade  dotate  di  ristorazione ovvero di officine di
assistenza meccanica, aventi una superficie complessiva non inferiore
a  10.000  m2 nonche' nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan e all'interno dei campeggi.
4.    Per    la   realizzazione   degli   impianti   di   smaltimento
igienico-sanitari   il  responsabile  inoltra  al  comune  competente
apposita domanda ai sensi dell'art. 38 della legge provinciale.
5.  Nel  caso  in  cui  gli impianti di smaltimento igienico-sanitari
prescritti  dal  presente articolo non siano ancora stati realizzati,
il  titolare  presenta  al  comune  la  relativa domanda, completa di
progetto,   entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  regolamento;  gli impianti di smaltimento igienico-sanitari
vanno  realizzati  entro  centottanta  giorni  dalla data di rilascio
della concessione edilizia.
6.  Nel  caso  di  mancata realizzazione nel termine prescritto o non
corretta  gestione  degli  impianti di smaltimento igienico-sanitari,
gli  enti  competenti  non  rinnovano  l'autorizzazione all'esercizio
della  struttura  o  impianto,  per  la  o  il quale e' prescritta la
realizzazione  degli impianti di smaltimento igienico-sanitari di cui
al comma 1.