Art. 12. Norme tecniche per il ricircolo e riutilizzo dell'acqua 1. Il presente articolo disciplina, in attuazione dell'art. 37, comma 1, della legge provinciale, il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali, attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualita', ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche. 2. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate e destinate al riutilizzo sono le seguenti: a) uso irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale, sia a fini non alimentari nonche' per l'irrigazione di aree destinate al verde; il metodo irriguo non comportare il contatto diretto dei prodotti commestibili crudi con le acque reflue recuperate; b) uso civile: per l'alimentazione di reti di adduzione separate da quelle delle acque potabili, ad uso negli impianti di scarico nei servizi igienici; c) uso industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio. 3. Il riutilizzo avviene applicando i massimi standard di sicurezza ambientale, al fine di evitare alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta. 4. Le acque reflue recuperate, destinate al riutilizzo irriguo ed all'uso civile, possiedono i requisiti di qualita' chimico-fisici e microbiologici stabiliti ai sensi dell'art. 99 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152. 5. Lo scarico di acque reflue con finalita' di riutilizzo da parte di terzi e' autorizzato applicando le procedure di cui agli articoli 38 e 39 della legge provinciale, previo parere favorevole vincolante della ripartizione provinciale acque pubbliche ed energia. Le modalita' e la frequenza dei controlli da eseguire sono stabiliti nell'autorizzazione.