Art. 12.
       Norme tecniche per il ricircolo e riutilizzo dell'acqua

1. Il presente articolo disciplina, in attuazione dell'art. 37, comma
1,   della  legge  provinciale,  il  riutilizzo  delle  acque  reflue
domestiche,  urbane  ed  industriali,  attraverso la regolamentazione
delle  destinazioni  d'uso  e  dei relativi requisiti di qualita', ai
fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.
2.  Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate e
destinate al riutilizzo sono le seguenti:
a)  uso  irriguo:  per  l'irrigazione  di  colture destinate sia alla
produzione  di  alimenti  per il consumo umano ed animale, sia a fini
non  alimentari nonche' per l'irrigazione di aree destinate al verde;
il  metodo  irriguo  non  comportare il contatto diretto dei prodotti
commestibili crudi con le acque reflue recuperate;
b)  uso  civile: per l'alimentazione di reti di adduzione separate da
quelle  delle  acque  potabili,  ad uso negli impianti di scarico nei
servizi igienici;
c) uso industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio.
3.  Il  riutilizzo avviene applicando i massimi standard di sicurezza
ambientale,  al fine di evitare alterazioni agli ecosistemi, al suolo
ed  alle  colture nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione
esposta.
4.  Le  acque  reflue  recuperate, destinate al riutilizzo irriguo ed
all'uso  civile,  possiedono i requisiti di qualita' chimico-fisici e
microbiologici   stabiliti   ai   sensi   dell'art.  99  del  decreto
legislativo 3 marzo 2006, n. 152.
5. Lo scarico di acque reflue con finalita' di riutilizzo da parte di
terzi  e' autorizzato applicando le procedure di cui agli articoli 38
e  39  della  legge  provinciale, previo parere favorevole vincolante
della   ripartizione  provinciale  acque  pubbliche  ed  energia.  Le
modalita'  e  la  frequenza  dei controlli da eseguire sono stabiliti
nell'autorizzazione.